Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 30/10/2015 n. 22241 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l’impugnazione dell’avviso di accertamento con cui l’Ufficio aveva attribuito un maggior valore alla cessione del ramo d’azienda, determinandolo con il metodo previsto dall’art. 2, comma 4, del D.P.R. n. 460/1996. La Commissione tributaria aveva accolto il ricorso della società; il giudice d’appello aveva riformato integralmente quella decisione. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, contestando, tra l’altro, l’ammissibilità dell’appello dell’Ufficio e le valutazioni di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha rilevato che nessuno dei quattro motivi conteneva il quesito prescritto dall’art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis: mancava il quesito di fatto per il primo e il terzo motivo e quello di diritto per il secondo e il quarto; tale requisito non poteva essere ricavato dal contenuto delle censure. La Corte ha inoltre osservato che il primo e il terzo motivo erano comunque infondati, poiché la sentenza d’appello aveva adeguatamente motivato l’ammissibilità dell’appello dell’Ufficio; gli altri motivi erano inammissibili anche perché miravano a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle conclusioni di merito. La società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 2.500 euro, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Questa Corte ha chiarito che il quesito di diritto (e lo stesso è a dire per il quesito di fatto) non può essere desunto dal contenuto del motivo, poichè in un sistema processuale, che già prevedeva la redazione del motivo con l'indicazione della violazione denunciata, la peculiarità del disposto di cui all'art. 366-bis cod. proc. civ., introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 consiste proprio nell'imposizione, al patrocinante che redige il motivo, di una sintesi originale ed autosufficiente della violazione stessa, funzionalizzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto e, quindi, al miglior esercizio della funzione nomofilattica della Corte di legittimità.

    Per i ricorsi soggetti alla norma, ciascun motivo doveva essere accompagnato da un quesito specifico e autosufficiente, di diritto o di fatto secondo la censura. Il quesito non poteva essere ricostruito leggendo il motivo: la sua mancanza comportava l’inammissibilità.

  • D.P.R. n. 460/1996, art. 2, comma 4

    La disposizione è indicata come metodo utilizzato dall’Ufficio per determinare il maggior valore del ramo d’azienda ceduto. La sentenza non ne svolge un’interpretazione sostanziale né decide nel merito la correttezza della stima, poiché il ricorso è rigettato per ragioni processuali e di ammissibilità.

Massime di principio

  • Nel regime applicabile ratione temporis, l’art. 366-bis c.p.c. richiedeva che ogni motivo di ricorso per cassazione contenesse un quesito autonomo e autosufficiente; non era sufficiente che la questione potesse essere desunta dall’argomentazione complessiva.
  • Il ricorso per cassazione non può essere usato per ottenere una nuova valutazione dei fatti o per sostituire alla ricostruzione del giudice di merito quella preferita dalla parte.
  • Una censura sull’ammissibilità dell’appello può essere respinta se la decisione impugnata ha motivato adeguatamente le ragioni per cui l’appello era ammissibile; nel caso esaminato, tali censure erano comunque prive di fondamento.
  • Quando il ricorso è rigettato, le spese seguono la soccombenza; qui la società ricorrente è stata condannata a pagare 2.500 euro, oltre alle spese prenotate a debito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.