Cassazione Penale, Sentenza n. 29720/2022 del 26/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame di Messina (21/10/2021) che aveva annullato l'ordinanza del GIP (14/09/2021) che disponeva il sequestro preventivo per equivalente di Euro 364.415,77 come profitto di presunta truffa aggravata e dell'illecito amministrativo di cui all'art. 24 d.lgs. 231/2021. Il PM contestava la decisione del Riesame sostenendo che il GIP avesse adeguatamente motivato il fumus commissi delicti collegando i risultati della consulenza tecnica alle intercettazioni che documenterebbero un meccanismo truffaldino e che la motivazione sul periculum in mora fosse corretta secondo l'orientamento di legittimità allora prevalente. Il Riesame aveva ritenuto invece la motivazione del GIP apparente e carente: valutazione cumulativa indebita degli elementi indiziari, estensione illogica delle intercettazioni svolte su altri indagati alla Casa di Cura, mancanza di valutazione dei singoli casi e della natura dolosa delle attribuzioni diagnostiche, e insufficiente giustificazione del periculum in mora anche alla luce dell'intervento delle Sezioni Unite.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso del Pubblico Ministero inammissibile e manifestamente infondato. Ha ritenuto che le censure del PM fossero in realtà doglianze di merito dirette a rimettere in discussione la valutazione operata dal Tribunale del Riesame, la quale risultava completa, coerente e priva di vizi logici. La Cassazione ha confermato che il Tribunale del Riesame aveva motivato dettagliatamente le ragioni per cui l'ordinanza del GIP era priva di autonoma e sufficiente motivazione sia in punto di fumus commissi delicti sia in punto di periculum in mora. Inoltre la Corte ha richiamato il principio secondo cui il Tribunale del Riesame non è tenuto a integrare o sostituire la motivazione originaria quando questa sia mancante o meramente apparente; pertanto l'annullamento era corretto.
Norme richiamate
norma sul sequestro preventivo e impugnazioni davanti al Tribunale del Riesame
La Corte ricorda i limiti del riesame e il principio secondo cui il Tribunale del Riesame non integra la motivazione originaria quando questa sia mancante o meramente apparente; il riesame può annullare se la motivazione del primo giudice è priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza
art. 309, comma 9 cod. proc. pen.
rimessa in tema di motivazione dei provvedimenti cautelari (richiamata nel ricorso)
Richiamata dal PM per sostenere la correttezza della motivazione del GIP; la Corte osserva però che la contestazione era in realtà meramente di merito e non di illegittimità formale
art. 606, lett. b) e c) cod. proc. pen.
criteri di ammissione del ricorso per cassazione (violazione di legge)
La Cassazione ricorda che il ricorso contro ordinanze di riesame è ammesso solo per violazione di legge (error in iudicando/procedendo) e che le questioni di merito non sono sindacabili se non ricondotte a vizi giuridici
Sez. U., n. 36959 del 24/06/2021 (Ellade)
orientamento delle Sezioni Unite sulla necessità di motivare anche il periculum in mora nei sequestri finalizzati alla confisca obbligatoria
La Corte applica il principio secondo cui il giudice deve comunque motivare, anche sinteticamente, le ragioni dell'anticipazione dell'effetto ablativo prima della definizione del giudizio; nel caso di specie il GIP non lo ha fatto, mentre il Riesame ha adeguatamente censurato tale carenza
Giurisprudenza di legittimità richiamata (es. Sez. U. n. 5876/2004, Sez. U. n. 25080/2003, Sez. 5 n. 643/2017)
principi sul difetto di motivazione e sui limiti dell'integrazione della motivazione da parte del giudice di riesame
Viene richiamato il principio secondo cui il difetto di motivazione integra violazione di legge solo se l'apparato argomentativo manca del tutto o è privo dei requisiti minimi; inoltre il potere-dovere del Riesame di integrare motivazioni non opera quando la motivazione del primo giudice è assente o meramente apparente
Massime di principio
- Il sequestro preventivo per equivalente richiede una motivazione autonoma e non meramente apparente sia sul fumus commissi delicti sia sul periculum in mora; la mera rassegna di fatti o la citazione di elementi investigativi senza nettamente collegarli alla fattispecie non è sufficiente
- Le intercettazioni svolte nei confronti di terzi non possono essere automaticamente estese come prova diretta a carico di un altro soggetto senza una motivazione che spieghi il nesso individuale: occorre valutare singolarmente i casi e la natura dolosa degli atti contestati
- Dopo l'intervento delle Sezioni Unite (Ellade), anche nei sequestri finalizzati alla confisca obbligatoria il giudice deve motivare specificamente le ragioni che giustificano l'anticipazione dell'effetto ablativo (periculum in mora)
- Il Tribunale del Riesame non è tenuto a 'colmare' una motivazione mancante o meramente apparente del primo giudice: può annullare il provvedimento se la motivazione originaria è priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza
- In cassazione sono ammissibili solo censure di diritto (violazione di legge); le contestazioni che mirano a rivedere le valutazioni di merito del giudice del merito sono inammissibili
- Per ridurre il rischio di annullamento, il PM e il GIP devono fornire un apparato motivazionale chiaro che colleghi gli elementi tecnici (CT, cartelle cliniche) e le intercettazioni alla configurazione giuridica del reato e spiegare perché è necessaria l'immediata misura ablativa
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