Cassazione Penale, Ordinanza n. 17327/2026 del 13/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del condannato. Conseguentemente lo ha condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stato inoltre disposto l'oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.
Esito
Favorevole al resistente (magistratura di sorveglianza)
La controversia
Il difensore del condannato ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza di Messina, in data 24 settembre 2025, aveva rigettato la richiesta di ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale oppure, in subordine, alla detenzione domiciliare. Il ricorso lamentava una divergenza tra la valutazione del Tribunale e i pareri favorevoli espressi dall'UEPE e dalla Procura generale. La Corte rileva però che il giudice di sorveglianza non è vincolato ai pareri degli altri organi del procedimento, pur dovendo motivare in modo specifico quando li disattenda. Nel caso concreto, la motivazione del rigetto è ritenuta adeguata perché fondata su plurimi elementi sfavorevoli: condanna per maltrattamenti protrattisi per quattro anni, recenti denunce per truffa, mancata percezione del disvalore e minimizzazione delle condotte segnalate dall'UEPE, precarietà lavorativa, assenza di iniziative risarcitorie e mancanza di segnali di positiva evoluzione della personalità. Il ricorso viene quindi qualificato come mera richiesta di una diversa lettura dei fatti, non consentita in sede di legittimità.
Norme richiamate
La Corte dispone l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento, in applicazione della disciplina sulla riservatezza.
Implicitamente richiamato dal riferimento all'affidamento in prova al servizio sociale come misura alternativa alla detenzione.
Implicitamente richiamato dal riferimento alla detenzione domiciliare e alle misure alternative alla pena detentiva.
Massime di principio
- In materia di misure alternative alla detenzione, il giudice di sorveglianza non è vincolato ai pareri espressi dall'UEPE o dalla Procura generale, pur dovendo motivare specificamente quando decide di discostarsene.
- Il controllo di legittimità non consente di sostituire alla motivazione del giudice di merito una diversa lettura degli elementi di fatto posti a base della decisione.
- Il rigetto dell'istanza di misura alternativa è adeguatamente motivato quando il giudice valorizza plurimi indicatori negativi relativi alla personalità del condannato, alla sua capacità di revisione critica del fatto, alla condotta successiva e alla concreta prospettiva di reinserimento sociale.
- In sede di ricorso per cassazione contro provvedimenti in tema di misure alternative, la mera contestazione valutativa della ponderazione compiuta dal tribunale non integra un vizio deducibile se non si traduce in un reale errore di legittimità.
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