Cassazione Civile, Ordinanza n. 22635/2024 del 09/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
Un dipendente della Presidenza del Consiglio dei Ministri, assunto a tempo indeterminato e inquadrato nel relativo comparto, era stato comandato presso la Prefettura di L'Aquila. Dopo il rinnovo del comando, l'amministrazione di provenienza aveva cessato di corrispondergli l'indennità di presidenza e l'aveva sostituita con un'indennità amministrativa della amministrazione di destinazione, di importo inferiore. Il lavoratore aveva chiesto l'accertamento dell'illegittimità della riduzione retributiva, il ripristino dell'indennità di presidenza nella misura originaria e il pagamento degli arretrati. La Corte d'appello aveva respinto l'appello dell'amministrazione ritenendo che, in caso di comando o distacco, il rapporto di lavoro resti con l'amministrazione distaccante e che, quindi, debba continuare ad applicarsi il trattamento accessorio previsto per i dipendenti dell'amministrazione di provenienza. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 45, comma 2, d.lgs. n. 165/2001; 57 d.P.R. n. 3/1957; 85 e 57, comma 11, del CCNL 2002-2005 del comparto Presidenza del Consiglio dei Ministri, sostenendo che la contrattazione collettiva avrebbe derogato al principio di parità di trattamento e che l'indennità accessoria dovesse essere corrisposta nella misura prevista per l'amministrazione di destinazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità legata all'erronea indicazione, nell'intestazione del ricorso, di una diversa amministrazione, poiché dal contenuto complessivo dell'atto emergeva con certezza che la reale ricorrente era la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nel merito, la Corte ha accolto il ricorso, aderendo al principio già affermato da una precedente ordinanza della stessa Sezione: al dipendente della Presidenza del Consiglio dei Ministri comandato presso altra amministrazione del comparto ministeri non spetta l'indennità di presidenza, perché i trattamenti accessori sono posti a carico dell'amministrazione di destinazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa è stata decisa nel merito con rigetto della domanda del lavoratore. Le spese dell'intero processo sono state compensate per la novità e complessità della questione.
Norme richiamate
il motivo di ricorso è stato proposto per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
art. 45, comma 2, d.lgs. n. 165/2001
richiamato dal ricorrente a sostegno del principio di parità di trattamento economico nel pubblico impiego contrattualizzato, ritenuto però derogabile dalla contrattazione collettiva.
richiamato insieme alle norme collettive sulla disciplina del comando e del trattamento economico accessorio.
art. 85 CCNL 2002-2005 comparto Presidenza del Consiglio dei Ministri
richiamato dal ricorrente nel quadro della disciplina contrattuale applicabile.
art. 57, comma 11, CCNL 2002-2005 comparto Presidenza del Consiglio dei Ministri
la Corte lo interpreta come norma che individua l'amministrazione tenuta all'erogazione dei trattamenti accessori nel comando/distacco, senza modificare l'entità dell'indennità.
art. 22 CCNL Comparto Ministeri 2002-2005
richiamato dal ricorrente come termine di confronto per sostenere che l'indennità dovesse essere commisurata al trattamento della amministrazione di destinazione.
richiamato per affermare che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte poteva decidere la causa nel merito.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, l'erronea o imprecisa indicazione della parte nell'intestazione non determina inammissibilità se dal complesso dell'atto risulta con certezza l'esatta individuazione del ricorrente.
- Nel rapporto di comando o distacco del dipendente pubblico, la disciplina del trattamento economico accessorio dipende dalla normativa contrattuale applicabile e dalla ripartizione dell'onere economico tra amministrazione di provenienza e di destinazione.
- La clausola collettiva che individua l'amministrazione tenuta a corrispondere l'indennità accessoria può limitarsi a regolare il soggetto obbligato al pagamento senza incidere sulla misura del trattamento, salvo chiara previsione contraria.
- Quando la questione di diritto è già risolta da un orientamento recente e non sono necessari ulteriori accertamenti, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere direttamente nel merito.
- Lavoratore comandato presso altra amministrazione e amministrazione di provenienza possono essere coinvolti in controversie sulla spettanza di emolumenti accessori, ma la soluzione va ricercata nella disciplina collettiva specifica e non nella sola permanenza del rapporto organico con l'ente di origine.
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