Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 2522/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202604785

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lombardia, Sez. III, n. 639/2026, che aveva accolto la domanda cautelare del candidato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Ministero della Giustizia ha proposto appello cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a. contro l'ordinanza con cui il TAR Lombardia aveva accolto la domanda cautelare proposta dal candidato. Dalla motivazione dell'ordinanza d'appello emerge che il TAR aveva ritenuto non idoneo il giudizio espresso sulla prova, in quanto formulato in termini generici e non sufficienti a far comprendere la corretta applicazione dei criteri di valutazione dell'elaborato. Il Ministero ha contestato tale valutazione cautelare, sostenendo implicitamente la legittimità e adeguatezza del giudizio sulla prova. Il testo non indica ulteriori specifici motivi d'appello.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha ritenuto l'appello assistito da fumus boni iuris, poiché la motivazione del TAR sull'inidoneità del giudizio espresso appariva generica. Ha inoltre rilevato che non emergevano profili evidenti di irragionevolezza nella valutazione della prova, anche considerando il contenuto complessivo dell'elaborato. Ha quindi accolto l'appello cautelare, riformato l'ordinanza del TAR e respinto l'istanza cautelare proposta in primo grado. Le spese del doppio grado cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello contro le ordinanze cautelari; sulla base di tale disposizione il Consiglio di Stato ha esaminato e accolto l'appello del Ministero.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto, insieme alla normativa europea sulla protezione dei dati, per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell'appellato.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati personali dell'appellato mediante oscuramento delle generalità e dei dati identificativi.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare, la riforma di un'ordinanza di accoglimento della cautela è giustificata quando la motivazione del primo giudice sull'illegittimità dell'atto amministrativo risulti generica e non consenta di comprendere quale sia stata la concreta violazione dei criteri applicabili.
  • Nella fase cautelare, la valutazione tecnica di una prova non può essere sospesa in assenza di profili evidenti di irragionevolezza, illogicità o manifesta erroneità desumibili anche dall'esame complessivo dell'elaborato.

Come è indicizzato

MaterieCarriera degli studentiTutela cautelareAppello
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareDifetto di motivazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.