Ordinanza n. 12/2026 - Bolzano, Sezione 1
für die Aufhebung nach Aussetzung der Vollstreckbarkeit - des Dekretes N. -OMISSIS- des Quästors der Provinz Bozen vom 11.11.2025, zugestellt am 16.11.2025, mit welchem der Quästor der Autonomen Provinz Bozen den Antrag des Rekurswerbers auf Verlängerung der Ermächtigung zum Tragen einer Waffe zu Ausübung der Jagdtätigkeit abgewiesen hat; - sowie von jeglichem anderen verfahrensrechtlichen, vorausgesetzten, verbundenen oder nachfolgenden Verwaltungsakt;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di proroga dell'autorizzazione al porto di arma per attività venatoria, con obbligo di vendere o rendere inutilizzabili le armi entro 150 giorni e, in mancanza, di consegnarle per la distruzione
Esito
Favorevole al ricorrente (cacciatore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore di Bolzano che aveva respinto la domanda di proroga dell'autorizzazione al porto di arma per l'esercizio della caccia, chiedendone anche la sospensione dell'efficacia. Nella fase cautelare ha dedotto censure ritenute dal giudice meritevoli di approfondimento nel merito, evidenziando in particolare il periculum in mora con riferimento alla prescrizione di vendere o rendere inutilizzabili le armi entro 150 giorni dalla notificazione del provvedimento, con successiva consegna per la distruzione in caso di inottemperanza.
La decisione
Il giudice ha accolto parzialmente la domanda cautelare. In base alla sommaria cognizione propria della fase cautelare, ha ritenuto che le censure presentassero elementi apprezzabili di fumus boni iuris e che l'esecuzione della parte dispositiva relativa alla vendita, all'inutilizzazione o alla distruzione delle armi potesse causare un danno grave e irreparabile. Ha quindi sospeso provvisoriamente solo tale parte del provvedimento, lasciando ferma la restante efficacia del diniego di proroga, e ha fissato la trattazione di merito per il 27 maggio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
La norma è stata applicata per la decisione sulla domanda cautelare; la sospensione parziale è stata disposta sulla base della ravvisata presenza di fumus boni iuris e del rischio di un danno grave e irreparabile.
Massime di principio
- Nella fase cautelare il giudice amministrativo può sospendere parzialmente un provvedimento negativo, limitando la misura alla sola parte esecutiva la cui attuazione sia idonea a produrre un danno grave e irreparabile.
- La tutela cautelare può essere concessa quando le censure dedotte presentino elementi apprezzabili di fumus boni iuris, anche se il loro definitivo esame è riservato alla fase di merito.
- L'obbligo di alienare, rendere inutilizzabili o consegnare per la distruzione beni nella disponibilità del destinatario può integrare un periculum in mora qualora l'esecuzione determini un pregiudizio non adeguatamente reversibile.
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