Cassazione Penale, Sentenza n. 7660/2025 del 25/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha articolato quattro motivi: 1) violazione del divieto di reformatio in pejus per aver l'appello riconosciuto l'aggravante della minorata difesa esclusa in primo grado e ciò senza impugnazione del P.M.; 2) errata applicazione dell'art. 61 n.5 c.p., contestando l'applicazione dell'aggravante della minorata difesa sulla base delle risultanze (raggiri tramite telefonate/messaggi, non tramite piattaforma telematica); 3) vizio di motivazione sulla mancata sostituzione della pena detentiva, con rilievo su presunta mancanza di procura speciale del difensore e apoditticità sulla prognosi di rispetto delle misure alternative; 4) inosservanza di legge per la sopravvenuta modifica legislativa (legge n.90/2024) che ha inciso sulla condizione di procedibilità delle ipotesi di truffa commesse a distanza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché, in seguito alla modifica normativa operata dalla legge n.90 del 26 giugno 2024 (art.16, comma 1, lett. t)), la fattispecie così come configurata dalla Corte di appello rientrava nella nuova disposizione che rende procedibile a querela la truffa commessa a distanza tramite strumenti informatici (n.2-ter dell'art.640 c.p.). Poiché la querela era stata rimessa e la remissione accettata, il reato è estinto. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
La Corte rileva che, successivamente alla pronuncia di appello, la legge n.90/2024 ha introdotto il n.2-ter nell'art.640, rendendo a querela le ipotesi di truffa commesse a distanza mediante strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare l'identificazione; ciò ha reso soggetta a remissione la procedibilità del reato come configurato in appello.
art. 61 n.5 cod. pen. (circostanze aggravanti)
Richiamato dal ricorrente per contestare l'applicazione della circostanza aggravante della minorata difesa; la Corte di appello aveva invece ritenuto che l'uso della vendita on-line e la contrattazione a distanza avessero concretamente favorito il raggiro, giustificando l'aggravante.
legge n. 90 del 26 giugno 2024, art. 16 comma 1 lett. t)
Norma che ha modificato l'art.640 c.p. introducendo il n.2-ter e sottraendo alcune fattispecie alla procedibilità d'ufficio, rendendo decisive le remissioni di querela per quelle ipotesi; tale modifica è stata decisiva per il riconoscimento dell'estinzione del reato.
principio del divieto di reformatio in pejus
Principio di diritto processuale richiamato implicitamente come motivo di doglianza dal ricorrente: l'applicazione in appello di un'aggravante non prevista in primo grado e non impugnata dal P.M. può configurare violazione del divieto di peggioramento della posizione dell'imputato in sede di impugnazione.
Massime di principio
- Se una modifica legislativa successiva precisa che una specifica fattispecie di reato è procedibile a querela, la remissione della querela estingue il reato anche se il procedimento era iniziato d'ufficio prima della modifica; la Cassazione può annullare senza rinvio per estinzione.
- L'aggravante per 'minorata difesa' può trovare applicazione quando l'uso di strumenti informatici o la contrattazione a distanza abbia concretamente agevolato il raggiro impedendo controlli o l'identificazione; è necessario un convincente nesso causale nella motivazione.
- L'applicazione in sede di appello di circostanze aggravanti non valorizzate in primo grado e non impugnate dal P.M. può sollevare questioni di reformatio in pejus; il difensore deve eccepire tempestivamente tale violazione.
- Per ottenere la sostituzione della pena detentiva con misure alternative è utile produrre documentazione specifica (es. procura speciale, elementi sulla affidabilità e sul rispetto delle prescrizioni). Valutazioni giudiziali apodittiche sulle misure alternative sono suscettibili di censura.
- Anche se il reato è estinto per remissione di querela, il giudice può comunque imporre il pagamento delle spese processuali all'imputato salvo diverso accordo tra le parti.
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