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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11760/2024 del 20/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della condanna per ricettazione di un orologio marca Rolex contraffatto rinvenuto nella sua abitazione. Il ricorrente contestava che la detenzione fosse destinata alla vendita e sosteneva di essere acquirente finale, sicché la sua condotta doveva integrare soltanto la violazione amministrativa prevista dall'art. 1, comma 7, del D.L. 14 marzo 2005 n. 35 (convertito), e non il reato di ricettazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, richiamando il principio secondo cui l'acquirente finale di un prodotto contraffatto risponde dell'illecito amministrativo previsto dal D.L. 14/2005 (come modificato), e non di ricettazione. Considerata la mancanza di elementi per escludere che l'imputato fosse acquirente finale (dichiarazione di acquisto per 15-20 euro, assenza di prove di detenzione ai fini di vendita), la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. È stata disposta la confisca e la distruzione dell'orologio e la trasmissione degli atti al Prefetto di Salerno per competenza.

Norme richiamate

  • D.L. 14 marzo 2005, n. 35, conv. in L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dalla L. 23 luglio 2009, n. 99

    Predispone un illecito amministrativo per l'acquisto di prodotti con marchi contraffatti e, per l'acquirente finale, prevale sulle fattispecie penali come ricettazione o acquisto di cose di sospetta provenienza; la norma ammette responsabilità anche per colpa, eliminando la clausola di riserva penale.

  • art. 648 cod. pen. (ricettazione)

    Reato penale che richiede conoscenza della provenienza illecita e la ricevuta diretta di cose provenienti da reato; secondo la giurisprudenza non si applica all'acquirente finale che acquista per uso personale prodotti contraffatti.

  • art. 712 cod. pen. (acquisto di cose di sospetta provenienza)

    Fattispecie penale che sanziona l'acquisto avente sospetto di illecita provenienza; nella materia dei prodotti contraffatti è stata ritenuta sovente assorbita dalla norma amministrativa quando si tratta di acquirenti finali.

  • art. 474 cod. pen. (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi)

    Norma penale che punisce attività di commercio/distribuzione di prodotti contraffatti; la sua applicazione richiede elementi circa la destinazione alla vendita o la partecipazione alla filiera di produzione/distribuzione.

  • Sez. U, n. 22225 del 19/01/2012 (Micheli)

    Principio di diritto secondo cui l'acquirente finale di prodotto contraffatto è soggetto all'illecito amministrativo e non alla ricettazione, per il rapporto di specialità e la diversa individuazione del soggetto e dell'oggetto della condotta.

  • Sez. 2, Sentenza n. 12870 del 09/03/2016 (Dieng)

    Conferma che in assenza di prova sulla destinazione commerciale dei beni contraffatti la responsabilità penale non può essere affermata e deve prevalere la sanzione amministrativa per l'acquirente finale.

Massime di principio

  • Chi acquista un prodotto contraffatto per uso personale e non partecipa alla filiera di produzione/distribuzione è, di regola, destinatario dell'illecito amministrativo previsto dal D.L. 14/2005 e non del reato di ricettazione.
  • Per configurare la ricettazione (art. 648 c.p.) o altri reati connessi è necessario che emergano elementi probatori che dimostrino la conoscenza della illecita provenienza e/o la destinazione alla vendita o la partecipazione alla catena di distribuzione.
  • La mera detenzione di un bene contraffatto non è sufficiente a integrare il reato se manca specifico accertamento sulla finalità di commercializzazione; in caso di insufficienza di prove, la sentenza penale va annullata e si applicano le misure amministrative (confisca e distruzione).
  • Le Corti devono compiere un accertamento puntuale sulla natura della detenzione (uso personale vs. finalità di mercato) prima di qualificare penalmente il fatto.
  • Quando la condotta rientra nell'ambito dell'illecito amministrativo, la procedura penale non può essere utilizzata per aggirarne la specialità: la norma amministrativa può assorbire le fattispecie penali in presenza dei requisiti dell'acquirente finale.

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