Cassazione Civile, Ordinanza n. 09650/2026 del 15/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi proposta in relazione a una procedura esecutiva immobiliare. Dopo il rigetto in sede sommaria e del reclamo, la parte opponente ha proposto appello, poi respinto dalla Corte d'appello. In Cassazione la medesima parte ha articolato due motivi, denunciando, da un lato, falsa applicazione dell'art. 630, comma 3, e dell'art. 130 disp. att. c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.; dall'altro, violazione degli artt. 75, 81, 83, 91 e 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c. Tuttavia, prima della decisione sul merito, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto anche dal difensore della controparte controricorrente.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Ha precisato che la rinuncia non ha natura accettizia e produce effetti processuali senza necessità di accettazione della controparte; inoltre determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e fa venir meno l'interesse a contrastare l'impugnazione. La Corte ha inoltre disposto che non vi fosse luogo a provvedere sulle spese, ritenendo la questione già concordata dalle parti, e ha escluso l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 in quanto il giudizio si è estinto.
Norme richiamate
È richiamato come disposizione oggetto di censura nel primo motivo, ma la Corte non entra nel merito della sua applicazione per intervenuta rinuncia al ricorso.
È richiamato come disposizione oggetto di censura nel primo motivo; la Corte non si pronuncia sul merito per estinzione del giudizio.
È richiamato nel secondo motivo di ricorso per cassazione.
È richiamato nel secondo motivo di ricorso per cassazione.
È richiamato nel secondo motivo di ricorso per cassazione.
È richiamato nel secondo motivo di ricorso per cassazione.
È richiamato nel secondo motivo di ricorso per cassazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro di legittimità invocato per entrambi i motivi di ricorso (violazione/falsa applicazione di legge).
È richiamato come base del reclamo proposto avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione.
È richiamato come base del reclamo avverso il provvedimento cautelare/sommario del giudice dell'esecuzione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte afferma che non si applica nei casi di estinzione del giudizio.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione non ha natura accettizia: produce effetti processuali senza necessità di accettazione della controparte.
- La rinuncia al ricorso determina l'estinzione del giudizio di legittimità e il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, con conseguente venir meno dell'interesse a coltivare o contrastare l'impugnazione.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, il giudice può non provvedere sulle spese quando emerga una diversa regolamentazione concordata tra le parti o comunque quando, secondo le circostanze del caso, non sia necessario statuire sul punto.
- L'inapplicabilità del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 opera anche quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 15 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09586/2026 del 15/04/2026
- ordinanza_civile · 15 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09588/2026 del 15/04/2026
- ordinanza_civile · 15 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09594/2026 del 15/04/2026
- ordinanza_civile · 15 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09595/2026 del 15/04/2026
- ordinanza_civile · 15 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09597/2026 del 15/04/2026
- ordinanza_civile · 15 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09598/2026 del 15/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →