Sentenza n. 1184/2026 - Brescia, Sezione 1
per l'annullamento A) Quanto al ricorso introduttivo: a) della Delibera di Giunta Esecutiva (di seguito GE) della Comunità Montana di Valle Trompia (di seguito CMVT) N. 118 del 6.7.2022 di approvazione del verbale della conferenza dei servizi delle opere “parcheggio interrato a servizio lago” e “Riqualificazione ambiti di servizio per l'utenza locale e turistica e creazione parcheggio autobus turistici” nel Comune di Sulzano, pubblicata all'albo pretorio a partire dal giorno 19.7.2022 e di tutti i relativi allegati ottenuti dai ricorrenti in seguito ad accesso agli atti; b) occorrendo della Delibera di GC (di seguito Giunta Comunale) n. 84 del 20.9.2022 di approvazione del progetto esecutivo delle opere “Riqualificazione ambiti di servizio per l'utenza locale e turistica e creazione parcheggio autobus turistici;” c) della delibera di GC n. 100 del 3.11.2021 di approvazione e sottoscrizione della Convenzione tra Regione Lombardia e Comune di Sulzano per l'assegnazione dei finanziamenti e la definizione degli interventi; d) della delibera di GC n. 96 e 97 del 26.10.2021 del Comune di Sulzano con cui sono state, rispettivamente, adottati il Progetto Definitivo ai fini dell'acquisizione dei pareri di competenza dell'opera “Parcheggio interrato a servizio lago” e dell'opera “Riqualificazione ambiti di servizio per l'utenza locale e turistica e creazione parcheggio autobus turistici" e di tutti i relativi allegati; e) dei verbali della conferenza dei servizi del 20.7.2021, 23.11.2021, 9.2.2022 e del 20.5.2022 e dei relativi pareri e nulla osta, ivi incluso il parere in deroga di Ferrovienord Spa; f) della delibera di GC del Comune di Sulzano n. 38 e 39 del 26/4/2021 di approvazione dello Studio di Fattibilità rispettivamente dell'opera “Parcheggio interrato a servizio lago” e dell'opera “Riqualificazione ambiti di servizio per l'utenza locale e turistica e creazione parcheggio autobus turistici;” g) occorrendo, della delibera di GE della CMVT n. 54 e n. 55 del 14/4/2021 con cui è stato approvato lo schema di Accordo di Programma fra la Comunità Montana di Valle Trompia, la Sevat Servizi Valle Trompia Scarl e il Comune di Sulzano per l'affidamento tramite committenza ausiliaria integrale, finalizzato alla realizzazione delle opere “Parcheggio interrato a servizio lago” e “Riqualificazione ambiti di servizio per l'utenza locale e turistica e creazione parcheggio autobus turistici” pubblicato sul Burl il 12.5.2021; h) delle delibere di GC nn. 36 e 37 del 26.4.2021; i) della delibera di GC n. 20 del 4/3/2021 di approvazione del Progetto di Fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione del parcheggio interrato e la riqualificazione viabilità limitrofa; j) occorrendo dei verbali della Commissione del Paesaggio, allo stato non noti, e dei verbali della Commissione Urbanistica comunali convocate in data 27/8/2021 e in data 20/9/2021; k) occorrendo dell'AQST del 27/06/2018; B) Quanto al ricorso per motivi aggiunti: per l'annullamento, con tutti gli atti, presupposti, connessi e consequenziali, in aggiunta a quelli già impugnati con il ricorso introduttivo: - della Delibera di 103 del 22 novembre 2022, avente ad oggetto “approvazione in linea tecnica progetto definitivo dell'opera “parcheggio interrato a servizio lago” in Comune di Sulzano”
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti propedeutici e approvazioni progettuali relativi alla realizzazione di un parcheggio interrato e alla riqualificazione di ambiti di servizio nel Comune di Sulzano, nonché approvazione in linea tecnica del progetto definitivo
Esito
La controversia
Le parti ricorrenti hanno impugnato una serie di deliberazioni, verbali e atti presupposti relativi alla progettazione e all’approvazione di opere pubbliche comprendenti un parcheggio interrato e interventi di riqualificazione della viabilità e degli ambiti di servizio nel Comune di Sulzano. Con motivi aggiunti è stata impugnata anche la deliberazione comunale di approvazione in linea tecnica del progetto definitivo del parcheggio. Nel corso del giudizio il progetto è stato modificato mediante eliminazione del secondo piano interrato. Le parti ricorrenti hanno quindi dichiarato di rinunciare al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, chiedendo la compensazione delle spese. La rinuncia è stata sottoscritta dai difensori delle parti costituite e queste ultime hanno aderito alla rinuncia.
La decisione
Il TAR ha dato atto della rinuncia e ha dichiarato estinto il giudizio. Ha applicato l’art. 84 c.p.a., secondo cui la rinuncia al ricorso richiede la provenienza della volontà dalla parte ricorrente o da un difensore munito di mandato speciale, la conoscenza formale delle altre parti e l’assenza di interesse di queste ultime alla prosecuzione. Tali condizioni possono essere soddisfatte anche mediante forme equipollenti alla notificazione, tra cui una dichiarazione sottoscritta dal difensore della parte ricorrente e sottoscritta per adesione dalle difese delle altre parti costituite. Nel caso concreto, l’adesione di tutte le parti costituite alla rinuncia ha consentito di ritenere integrati i presupposti dell’estinzione, nonostante l’assenza della notificazione nel termine ordinario di dieci giorni previsto dall’art. 84, comma 3, c.p.a. Le spese sono state compensate in ragione dell’adesione delle parti anche su tale profilo.
Norme richiamate
art. 35, comma 2, lett. c, c.p.a.
Richiamato quale fondamento processuale della definizione del giudizio mediante estinzione.
la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia
La rinuncia è rimessa alla parte ricorrente e richiede la provenienza qualificata della dichiarazione, la conoscenza delle altre parti e l’assenza di un interesse contrario alla prosecuzione. Le condizioni possono risultare anche da forme equipollenti alla notificazione, quando le difese delle parti costituite aderiscono alla rinuncia.
Richiamato in relazione alla definizione del giudizio conseguente alla rinuncia.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo la rinuncia al ricorso determina l’estinzione del giudizio quando proviene dalla parte ricorrente o da un difensore munito di mandato speciale, è portata a conoscenza delle altre parti e non sussiste un interesse di queste ultime alla prosecuzione.
- La conoscenza della rinuncia e l’assenza di opposizione possono essere dimostrate anche mediante forme equipollenti alla notificazione prevista dall’art. 84, comma 3, c.p.a., come la sottoscrizione per adesione della dichiarazione da parte dei difensori delle parti costituite.
- L’adesione delle parti costituite alla rinuncia consente di dichiarare estinto il giudizio anche quando non sia stata rispettata la notificazione della rinuncia nel termine di dieci giorni prima dell’udienza.
- La modifica dell’intervento amministrativo o del progetto impugnato, tale da eliminare l’interesse dei ricorrenti alla prosecuzione, può giustificare la rinuncia al ricorso e la conseguente estinzione del giudizio, se risultano integrati i presupposti processuali previsti dall’art. 84 c.p.a.
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