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Ordinanza

Ordinanza n. 1390/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202602299

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. IV, che aveva deciso la domanda cautelare relativa alla posizione scolastica del minore

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I genitori, in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sul minore, hanno proposto appello cautelare ai sensi dell’art. 62 c.p.a. contro l’ordinanza cautelare del TAR Lazio. Il testo non espone analiticamente i singoli motivi di appello; riferisce soltanto che le doglianze formulate dagli appellanti risultavano documentalmente smentite dall’istituto scolastico appellato. Gli appellanti chiedevano quindi la riforma della misura cautelare adottata in primo grado.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare. Ha ritenuto, da un lato, che l’appello non apparisse fondato, poiché le doglianze degli appellanti erano documentalmente smentite dall’istituto scolastico. Dall’altro lato, ha escluso allo stato la sussistenza del periculum in mora: la sospensione richiesta sarebbe stata contraria all’interesse del minore, considerata la prossimità della conclusione dell’anno scolastico, prevista a poco meno di due mesi dalla decisione. Il Collegio ha inoltre valorizzato il ritardo nella proposizione dell’appello, presentato il 19 marzo 2026 a fronte di un’ordinanza cautelare pubblicata il 22 dicembre 2025. Le spese dell’appello cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del giudice di primo grado; l’appello è stato respinto per l’assenza di fumus boni iuris e di periculum in mora.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e dell’istituto scolastico.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato insieme alla disciplina nazionale in materia di protezione dei dati personali quale fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi nella riproduzione e diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • L’appello cautelare deve essere respinto quando le doglianze dell’appellante risultino documentalmente smentite dagli atti acquisiti al giudizio, con conseguente insussistenza del fumus boni iuris.
  • La tutela cautelare non può essere accordata in assenza di un pericolo attuale e concreto di danno grave e irreparabile; la prossimità della conclusione dell’anno scolastico può rendere la sospensione contraria all’interesse del minore anziché funzionale alla sua tutela.
  • Nel giudizio cautelare, il ritardo nella proposizione dell’appello rispetto alla pubblicazione dell’ordinanza impugnata può essere valorizzato per escludere l’attualità e l’urgenza del periculum in mora.

Come è indicizzato

MaterieScuolaTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivoProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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