Cassazione Penale, Ordinanza n. 01637/2025 del 14/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza riguarda un ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la decisione della Corte d'appello di L'Aquila del 16 maggio 2024. Dal testo emerge che l'unico motivo di ricorso investiva il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, censurato come vizio di motivazione e come contraddittorietà rispetto alla riduzione della pena operata in appello. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che la riduzione del trattamento sanzionatorio per la non significativa gravità dei fatti avrebbe dovuto riflettersi anche nella concessione delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato l'unico motivo. Ha affermato che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato con l'assenza di elementi positivi e che, dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p., non basta il solo stato di incensuratezza. Ha inoltre ritenuto non illogica la decisione di ridurre la pena rispetto al primo grado senza concedere le attenuanti generiche, perché la loro concessione richiede una valutazione di ulteriore meritevolezza, non desumibile automaticamente dalla minore gravità dei fatti, specie alla luce del numero delle violazioni oggetto di giudizio. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Dopo la riforma del 2008, la concessione delle attenuanti generiche non può fondarsi sul solo stato di incensuratezza; occorre una valutazione positiva di meritevolezza supportata da elementi ulteriori.
Richiamato quale fonte della riforma dell'art. 62-bis c.p. che ha inciso sui presupposti per il riconoscimento delle attenuanti generiche.
Norma di conversione del d.l. n. 92 del 2008, richiamata per la modifica dell'art. 62-bis c.p.
Massime di principio
- Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice dia conto dell'assenza di elementi di segno positivo, senza che sia sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato.
- La riduzione della pena rispetto al primo grado non implica automaticamente il riconoscimento delle attenuanti generiche: la diminuzione in concreto della pena e la concessione della diminuente rispondono a valutazioni diverse e richiedono un quid pluris di meritevolezza.
- La motivazione che valorizza il numero delle violazioni o comunque la complessiva non meritevolezza dell'imputato può sorreggere il diniego delle attenuanti generiche senza incorrere in contraddizione logica.
- Quando il ricorso per cassazione si limita a censurare in modo non fondato il diniego delle attenuanti generiche, il rimedio è dichiarato inammissibile.
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