Cassazione Civile, Sentenza n. 30611/2021 del 28/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La lavoratrice Simona Pacini aveva impugnato i provvedimenti di merito che avevano respinto la sua domanda di accertamento dell'illegittimità del licenziamento per giusta causa. Il datore di lavoro l'aveva licenziata ritenendo che la dipendente avesse riferito a un soggetto estraneo al rapporto di lavoro fatti (la cui veridicità non risultò dimostrata in istruttoria) al fine di sottrarsi alla propria responsabilità a scapito della società; la Corte d'appello di Venezia aveva confermato il rigetto della domanda e Pacini aveva proposto ricorso per cassazione (ricorso n. 6732-2019).
La decisione
La ricorrente ha depositato un atto di rinunzia al ricorso per cassazione, sottoscritto anche dal suo procuratore; la controparte ha aderito alla rinunzia. Il Procuratore Generale aveva depositato conclusioni scritte per l'estinzione. La Corte ha dichiarato l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ.; essendo intervenuta l'adesione della resistente, la Corte ha esentato le parti da una pronuncia di condanna alle spese ai sensi dell'art. 391, comma 4, cod. proc. civ. Inoltre la Corte ha rilevato che la definizione per estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 i quater, del d.P.R. n. 115/2002 (obbligo di versare una somma pari al contributo unificato in caso di impugnazione non vittoriosa). Non è stata pronunciata alcuna decisione sul merito del licenziamento; la sentenza di merito rimane quindi idonea a produrre i suoi effetti definitivi.
Norme richiamate
art. 23, comma 8-bis, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con mod. nella L. 18 dicembre 2020, n. 176
Richiamato nel testo per segnalare il deposito di conclusioni scritte del Procuratore Generale; la norma è richiamata a titolo di riferimento procedurale nelle conclusioni del P.M.
La Corte ha applicato l'art. 391: la rinunzia al mezzo di impugnazione determina l'estinzione del processo; l'adesione della controparte esclude la pronuncia di condanna alle spese (comma 4).
art. 13, comma 1 i quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha ritenuto che, trattandosi di definizione del ricorso per cassazione tramite estinzione del processo per rinunzia, non si applica l'obbligo previsto da tale norma relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato.
Massime di principio
- La rinunzia al ricorso per cassazione determina l'estinzione del processo: non si pronuncia sul merito e le decisioni di merito restano definitive.
- Se la controparte aderisce alla rinunzia, la Corte normalmente esclude la condanna alle spese processuali (art. 391, comma 4 c.p.c.).
- La definizione per estinzione a seguito di rinunzia può escludere l'applicazione di sanzioni/obblighi accessori previsti per l'impugnazione non vittoriosa (es. l'ulteriore somma prevista dal d.P.R. n. 115/2002), come nella pronuncia.
- Prima di ritirare un ricorso è opportuno valutare che con la rinunzia si perde la possibilità di ottenere pronunce sul merito; la rinunzia deve essere formalizzata per iscritto e sottoscritta.
- Nel caso si voglia evitare spese o condanne, l'adesione della controparte alla rinunzia è rilevante: l'assenza di adesione può comportare comunque pronunce sulle spese a carico del rinunciante.
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