Salta al contenuto
Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 30611/2021 del 28/10/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La lavoratrice Simona Pacini aveva impugnato i provvedimenti di merito che avevano respinto la sua domanda di accertamento dell'illegittimità del licenziamento per giusta causa. Il datore di lavoro l'aveva licenziata ritenendo che la dipendente avesse riferito a un soggetto estraneo al rapporto di lavoro fatti (la cui veridicità non risultò dimostrata in istruttoria) al fine di sottrarsi alla propria responsabilità a scapito della società; la Corte d'appello di Venezia aveva confermato il rigetto della domanda e Pacini aveva proposto ricorso per cassazione (ricorso n. 6732-2019).

La decisione

La ricorrente ha depositato un atto di rinunzia al ricorso per cassazione, sottoscritto anche dal suo procuratore; la controparte ha aderito alla rinunzia. Il Procuratore Generale aveva depositato conclusioni scritte per l'estinzione. La Corte ha dichiarato l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ.; essendo intervenuta l'adesione della resistente, la Corte ha esentato le parti da una pronuncia di condanna alle spese ai sensi dell'art. 391, comma 4, cod. proc. civ. Inoltre la Corte ha rilevato che la definizione per estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 i quater, del d.P.R. n. 115/2002 (obbligo di versare una somma pari al contributo unificato in caso di impugnazione non vittoriosa). Non è stata pronunciata alcuna decisione sul merito del licenziamento; la sentenza di merito rimane quindi idonea a produrre i suoi effetti definitivi.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La rinunzia al ricorso per cassazione determina l'estinzione del processo: non si pronuncia sul merito e le decisioni di merito restano definitive.
  • Se la controparte aderisce alla rinunzia, la Corte normalmente esclude la condanna alle spese processuali (art. 391, comma 4 c.p.c.).
  • La definizione per estinzione a seguito di rinunzia può escludere l'applicazione di sanzioni/obblighi accessori previsti per l'impugnazione non vittoriosa (es. l'ulteriore somma prevista dal d.P.R. n. 115/2002), come nella pronuncia.
  • Prima di ritirare un ricorso è opportuno valutare che con la rinunzia si perde la possibilità di ottenere pronunce sul merito; la rinunzia deve essere formalizzata per iscritto e sottoscritta.
  • Nel caso si voglia evitare spese o condanne, l'adesione della controparte alla rinunzia è rilevante: l'assenza di adesione può comportare comunque pronunce sulle spese a carico del rinunciante.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.