Cassazione Penale, Ordinanza n. 14291/2026 del 20/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Genova del 29/04/2025. Dal testo emerge che i motivi erano sei: il primo riguardava il mancato accompagnamento dell'imputato all'udienza del 21/5/2024, perché egli si trovava successivamente in detenzione domiciliare; il secondo denunciava una pretesa difformità tra il fatto contestato e quello ritenuto in sentenza; il terzo, quarto, quinto e sesto motivo censuravano il giudizio di responsabilità, l'attendibilità dei testimoni, il diniego delle circostanze attenuanti generiche e il diniego della sospensione condizionale della pena. Il difensore ha depositato memoria insistendo per l'ammissibilità dei motivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, affermando che, poiché era stata disposta la traduzione dell'imputato per l'udienza e solo successivamente era stata concessa la detenzione domiciliare, gravava sull'imputato l'onere di chiedere al magistrato di sorveglianza l'autorizzazione ad allontanarsi dal luogo di detenzione. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo, non essendovi difformità tra fatto contestato e sentenza. Ha infine considerato il terzo, quarto, quinto e sesto motivo meramente confutativi e riproduttivi di censure già esaminate e disattese dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza di alcuni motivi e per la natura meramente riproduttiva di altri, con conseguente condanna al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria.
Non è stata ravvisata alcuna difformità tra il fatto contestato e la sentenza, quindi non è emersa una nullità processuale per violazione del diritto di difesa o di correlazione tra accusa e decisione.
Corte cost. n. 186 del 2000
La Corte richiama il principio per cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità del ricorso presuppone che il ricorrente abbia proposto l'impugnazione con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Sez. 6, n. 36384 del 25/06/2014, Rv. 260620
Quando, dopo la disposizione della traduzione in udienza, sopravviene la detenzione domiciliare, l'imputato deve chiedere l'autorizzazione al magistrato di sorveglianza per allontanarsi dal luogo di detenzione e presenziare all'udienza.
Massime di principio
- Se all'imputato è stata disposta la traduzione per partecipare all'udienza e successivamente sopravviene il regime di detenzione domiciliare, egli deve attivarsi per ottenere l'autorizzazione del magistrato di sorveglianza all'allontanamento; la mera sopravvenienza della misura non esonera da tale onere.
- La doglianza che deduca una difformità tra fatto contestato e fatto ritenuto dal giudice è infondata se dagli atti non emerge una reale divergenza tale da incidere sulla correlazione tra accusa e sentenza.
- In sede di legittimità sono inammissibili i motivi che si limitano a riproporre, in modo confutativo o meramente reiterativo, questioni già esaminate e disattese con motivazione logica e giuridicamente corretta dal giudice di merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, quando la causa di inammissibilità è ascrivibile a colpa del ricorrente, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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