Cassazione Penale, Sentenza n. 14913/2023 del 07/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della custodia cautelare, per attenuazione delle esigenze cautelari. Il ricorrente deduceva violazione di legge (art. 273 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: a suo avviso il Tribunale avrebbe errato nel ritenere il pericolo di reiterazione riferendosi all'unico reato contestato (estorsione) e avrebbe illegittimamente valutato il rischio di "ledere l'integrità psicofisica" della vittima, dato che l'estorsione tutelerebbe solo la libertà di autodeterminazione e il patrimonio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha richiamato la consolidata giurisprudenza secondo cui il pericolo di reiterazione va valutato anche con riguardo a reati di natura analoga rispetto al bene giuridico tutelato e alle modalità esecutive. Ha rilevato la natura plurioffensiva del reato di estorsione (lesione sia della persona che del patrimonio) e ritenuto legittima la conferma della misura cautelare. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.). Ha disposto la trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.; non essendovi remissione in libertà, nessuna misura sostitutiva è stata disposta.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020
art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020
Richiama la celebrazione del procedimento con contraddittorio scritto; la Corte segnala che il procedimento si è svolto secondo tale modalità
Richiamata dal ricorrente come presunta violazione; la Corte ritiene la doglianza manifestamente infondata perché il ricorrente non ha efficacemente contrastato la giurisprudenza consolidata sul pericolo di reiterazione
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito dell'inammissibilità del ricorso
art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
art. 94, comma 1-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
Ordina la trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario perché questi provveda agli adempimenti previsti (aggiornamento della posizione del ristretto secondo quanto stabilito dal comma 1-bis)
Giurisprudenza consolidata (Sez. 6, n. 47887 del 25/09/2019; Sez. 5, n. 52301 del 14/07/2016)
Sez. 6, n. 47887 del 25/09/2019; Sez. 5, n. 52301 del 14/07/2016
Principio applicato: il pericolo di reiterazione concerne anche reati che, pur non essendo identici, hanno uguaglianza di natura in relazione al bene giuridico e alle modalità esecutive; consente di ritenere legittima la conservazione della misura cautelare per estorsione in quanto reato plurioffensivo
Massime di principio
- Il "pericolo di reiterazione" va valutato anche rispetto a reati di natura analoga o con modalità esecutive simili, non solo in relazione all'identica fattispecie incriminatrice
- Il reato di estorsione può essere considerato plurioffensivo: tutela sia la libertà che il patrimonio e, in concreto, può giustificare la presenza di esigenze cautelari per il rischio di lesioni alla persona oltre che al patrimonio
- Le censure sulla motivazione devono confrontarsi con la giurisprudenza consolidata: una doglianza che non compie questo confronto rischia l'inammissibilità per manifesta infondatezza
- L'inammissibilità del ricorso comporta normalmente conseguenze economiche per il ricorrente (spese processuali e sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende)
- Quando una decisione di impugnazione non determina la remissione in libertà, la Corte ordina la trasmissione al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti previsti dalla normativa di esecuzione
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