Sentenza del 17/05/2016 n. 2957 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO - INTERESSE AD AGIRE - Amministratore di fatto - Società a responsabilità limitata - Autonomia patrimoniale perfetta - Non rileva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'accertamento notificato anche a lui personalmente, pur essendo riferito alle obbligazioni tributarie della società. Ha sostenuto, in sostanza, di poter impugnare l'atto in qualità di amministratore di fatto o legale rappresentante. La questione centrale riguarda la sussistenza dell'interesse ad agire previsto dall'art. 100 c.p.c. e gli effetti dell'autonomia patrimoniale perfetta della società a responsabilità limitata.
La decisione
L'impugnazione dell'accertamento è stata ritenuta inammissibile per carenza di interesse ad agire. La mera notifica dell'atto per conoscenza all'amministratore non produce, di per sé, una lesione attuale della sua sfera giuridica, poiché l'obbligazione tributaria è imputata alla società. L'amministratore potrà eventualmente impugnare successivi atti di riscossione notificati personalmente e idonei a incidere direttamente sui suoi diritti, ma non l'originario atto impositivo intestato alla società. È stata quindi riconosciuta la separazione tra patrimonio sociale e patrimonio dell'amministratore.
Norme richiamate
Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse.
L'interesse ad agire deve essere concreto, attuale e collegato a una lesione effettiva del diritto. Non è sufficiente un pregiudizio futuro, eventuale o meramente ipotetico.
Principio di autonomia patrimoniale perfetta delle società di capitali
Le obbligazioni assunte nell'esercizio dell'attività sociale, comprese quelle tributarie, sono imputate alla società e non automaticamente all'amministratore o al socio. La notifica per conoscenza all'amministratore non modifica tale imputazione.
Massime di principio
- Chi riceve per conoscenza un atto impositivo intestato a una società non può impugnarlo personalmente se l'atto non produce una lesione attuale e diretta dei suoi diritti.
- L'amministratore di fatto o legale rappresentante può contestare direttamente gli atti successivi, come cartelle o atti di riscossione, solo quando siano notificati a lui personalmente e incidano concretamente sulla sua posizione patrimoniale.
- Nelle società a responsabilità limitata, l'obbligazione tributaria della società resta distinta da quella dell'amministratore, salvo l'adozione di un autonomo atto fondato su una specifica responsabilità personale.
- L'interesse ad agire deve essere valutato con riferimento alla lesione attuale prodotta dall'atto: il semplice rischio che in futuro possa essere contestata una responsabilità personale non basta a rendere impugnabile l'accertamento sociale.
- Per valutare la legittimazione all'impugnazione occorre distinguere tra atto intestato alla società, atto notificato solo per conoscenza e atto autonomo diretto personalmente contro l'amministratore.
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