Sentenza del 17/05/2016 n. 17 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
Oggetto: : imposta di registro - registrazione in termine fisso
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il regime di registrazione applicabile a una transazione. Secondo la regola generale desumibile dal D.P.R. n. 131/1986, gli atti scritti formati in Italia e aventi contenuto patrimoniale sono soggetti a registrazione in termine fisso, normalmente con aliquota del 3%, salvo specifiche eccezioni. La parte contestante sosteneva, in sostanza, che la transazione non dovesse essere registrata in termine fisso o fosse soggetta alla registrazione solo in caso d'uso. La decisione ha ritenuto che le deroghe favorevoli al contribuente costituiscano agevolazioni di stretta interpretazione, non estensibili per analogia, e che spettasse alla controparte dimostrare l'applicabilità dell'eccezione.
La decisione
La tesi dell'Amministrazione è stata accolta: non spettava all'Ufficio provare ulteriormente l'obbligo di registrazione in termine fisso, poiché tale obbligo discendeva dalla regola generale. Era invece onere della parte privata dimostrare l'esistenza dei presupposti per beneficiare di un regime agevolato, quale la non registrazione o la registrazione solo in caso d'uso. La transazione è quindi stata considerata soggetta a registrazione in termine fisso, salvo prova di una specifica deroga normativa.
Norme richiamate
D.P.R. n. 131/1986, Testo unico dell'imposta di registro
La regola generale è l'assoggettamento a registrazione in termine fisso degli atti scritti formati nel territorio dello Stato e aventi contenuto patrimoniale.
Gli atti con contenuto patrimoniale rientrano ordinariamente nell'obbligo di registrazione in termine fisso, generalmente con aliquota del 3%, salvo specifiche disposizioni derogatorie.
Principio di stretta interpretazione delle agevolazioni fiscali
Tutte le deroghe più favorevoli per il contribuente costituiscono agevolazioni da ritenere di stretta interpretazione e non applicabili in via analogica.
Le disposizioni che escludono o differiscono l'obbligo di registrazione non possono essere estese oltre i casi espressamente previsti dalla legge.
Massime di principio
- In materia di imposta di registro, la registrazione in termine fisso costituisce la regola per gli atti scritti con contenuto patrimoniale, mentre la registrazione in caso d'uso o l'esenzione rappresentano eccezioni.
- Chi invoca un regime più favorevole deve individuare e dimostrare la specifica norma derogatoria applicabile; non è sufficiente contestare genericamente la pretesa dell'Ufficio.
- Le agevolazioni fiscali sono normalmente interpretate restrittivamente e non possono essere applicate per analogia a fattispecie non espressamente contemplate.
- In una controversia analoga, l'Amministrazione non deve necessariamente provare l'inesistenza di ogni possibile eccezione: spetta al contribuente dimostrare i presupposti dell'agevolazione invocata.
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