Sentenza del 17/05/2016 n. 45 - Comm. Trib. II grado di Bolzano
Imposte di registro e catastale - Convenzioni urbanistiche - Agevolazioni di cui all'articolo 32 comma 2° D.P.R. 601/73 - Tassazione in misura fissa - Applicabilità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione finanziaria contestava l'applicazione delle agevolazioni previste dall'articolo 32, comma 2, del D.P.R. 601/1973, sostenendo che la convenzione urbanistica stipulata ai sensi dell'articolo 40-bis della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 13/1997 non rientrasse nell'ambito della legge n. 10/1977 sull'edificabilità dei suoli. In particolare, riteneva che l'operazione potesse essere qualificata come vendita o permuta di diritti edificatori e che, per la sua natura, non fosse assoggettabile alle imposte di registro e catastale in misura fissa.
La decisione
La contestazione è stata respinta. La convenzione, con cui il Comune si impegnava a trasformare aree produttive in aree residenziali aumentando la cubatura, mentre i proprietari si obbligavano a versare somme destinate alla realizzazione di opere pubbliche, è stata ricondotta all'ambito della legge n. 10/1977 e beneficia quindi delle imposte di registro e catastale in misura fissa, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del D.P.R. 601/1973, richiamato dall'articolo 20. La convenzione non trasferisce, costituisce o attribuisce diritti edificatori, poiché questi costituiscono una facoltà inerente al diritto di proprietà, e non integra pertanto una vendita o una permuta. È stato inoltre ritenuto irrilevante il richiamo all'articolo 2643, comma 1, n. 2-bis, del codice civile, anche perché tale disposizione non si applica ai territori soggetti al regime tavolare.
Norme richiamate
Articolo 32, comma 2, D.P.R. 601/1973
Imposte di registro e catastale in misura fissa
La norma si applica alle convenzioni urbanistiche riconducibili alla disciplina sull'edificabilità dei suoli, anche quando prevedono obblighi economici dei privati collegati alla trasformazione urbanistica e alla realizzazione di opere pubbliche.
Articolo 20 della legge n. 10/1977
Richiama il regime agevolativo previsto dall'articolo 32, comma 2, del D.P.R. 601/1973 per gli atti e le convenzioni collegati all'attuazione della disciplina urbanistica.
Articolo 40-bis della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 13/1997
Costituisce la base giuridica della convenzione urbanistica con cui il Comune modifica la destinazione urbanistica delle aree e i privati assumono obblighi contributivi per opere pubbliche.
Legge n. 10/1977 sull'edificabilità dei suoli
La convenzione è stata ritenuta rientrante nell'ambito applicativo della legge, in quanto funzionale alla trasformazione urbanistica del territorio e all'attuazione di interventi edificatori.
Articolo 2643, comma 1, n. 2-bis, codice civile
L'obbligo di trascrizione degli atti relativi ai diritti edificatori non dimostra, di per sé, che la convenzione comporti un trasferimento o una permuta di tali diritti.
Articolo 12 delle disposizioni preliminari sulla pubblicità dei diritti immobiliari allegate al R.D. 28 marzo 1929, n. 499
La disposizione è stata richiamata per evidenziare la non applicabilità dell'articolo 2643 del codice civile ai territori soggetti al regime tavolare.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali per le convenzioni urbanistiche possono applicarsi quando l'atto è funzionale alla trasformazione urbanistica del territorio e all'attuazione di opere o interventi edilizi, anche se prevede il pagamento di somme da parte dei privati.
- La previsione di un incremento della cubatura o di una modifica della destinazione urbanistica non implica automaticamente un trasferimento di diritti edificatori: occorre verificare se l'atto trasferisca realmente un diritto autonomo oppure disciplini facoltà già collegate alla proprietà.
- Una convenzione urbanistica non deve essere qualificata come vendita o permuta solo perché comporta vantaggi edificatori e obblighi economici reciproci; rilevano la causa concreta e il contenuto effettivo degli impegni assunti.
- Gli obblighi di trascrizione o pubblicità immobiliare non determinano da soli la natura civilistica o fiscale dell'operazione e non provano necessariamente l'esistenza di un trasferimento di diritti edificatori.
- Nel territorio soggetto a regime tavolare, la disciplina della pubblicità immobiliare deve essere valutata alla luce delle norme speciali applicabili, che possono escludere o limitare il riferimento alle disposizioni ordinarie del codice civile.
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