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Sentenza

Sentenza del 17/05/2016 n. 45 - Comm. Trib. II grado di Bolzano

Imposte di registro e catastale - Convenzioni urbanistiche - Agevolazioni di cui all'articolo 32 comma 2° D.P.R. 601/73 - Tassazione in misura fissa - Applicabilità - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Amministrazione finanziaria contestava l'applicazione delle agevolazioni previste dall'articolo 32, comma 2, del D.P.R. 601/1973, sostenendo che la convenzione urbanistica stipulata ai sensi dell'articolo 40-bis della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 13/1997 non rientrasse nell'ambito della legge n. 10/1977 sull'edificabilità dei suoli. In particolare, riteneva che l'operazione potesse essere qualificata come vendita o permuta di diritti edificatori e che, per la sua natura, non fosse assoggettabile alle imposte di registro e catastale in misura fissa.

La decisione

La contestazione è stata respinta. La convenzione, con cui il Comune si impegnava a trasformare aree produttive in aree residenziali aumentando la cubatura, mentre i proprietari si obbligavano a versare somme destinate alla realizzazione di opere pubbliche, è stata ricondotta all'ambito della legge n. 10/1977 e beneficia quindi delle imposte di registro e catastale in misura fissa, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del D.P.R. 601/1973, richiamato dall'articolo 20. La convenzione non trasferisce, costituisce o attribuisce diritti edificatori, poiché questi costituiscono una facoltà inerente al diritto di proprietà, e non integra pertanto una vendita o una permuta. È stato inoltre ritenuto irrilevante il richiamo all'articolo 2643, comma 1, n. 2-bis, del codice civile, anche perché tale disposizione non si applica ai territori soggetti al regime tavolare.

Norme richiamate

  • Articolo 32, comma 2, D.P.R. 601/1973

    Imposte di registro e catastale in misura fissa

    La norma si applica alle convenzioni urbanistiche riconducibili alla disciplina sull'edificabilità dei suoli, anche quando prevedono obblighi economici dei privati collegati alla trasformazione urbanistica e alla realizzazione di opere pubbliche.

  • Articolo 20 della legge n. 10/1977

    Richiama il regime agevolativo previsto dall'articolo 32, comma 2, del D.P.R. 601/1973 per gli atti e le convenzioni collegati all'attuazione della disciplina urbanistica.

  • Articolo 40-bis della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 13/1997

    Costituisce la base giuridica della convenzione urbanistica con cui il Comune modifica la destinazione urbanistica delle aree e i privati assumono obblighi contributivi per opere pubbliche.

  • Legge n. 10/1977 sull'edificabilità dei suoli

    La convenzione è stata ritenuta rientrante nell'ambito applicativo della legge, in quanto funzionale alla trasformazione urbanistica del territorio e all'attuazione di interventi edificatori.

  • Articolo 2643, comma 1, n. 2-bis, codice civile

    L'obbligo di trascrizione degli atti relativi ai diritti edificatori non dimostra, di per sé, che la convenzione comporti un trasferimento o una permuta di tali diritti.

  • Articolo 12 delle disposizioni preliminari sulla pubblicità dei diritti immobiliari allegate al R.D. 28 marzo 1929, n. 499

    La disposizione è stata richiamata per evidenziare la non applicabilità dell'articolo 2643 del codice civile ai territori soggetti al regime tavolare.

Massime di principio

  • Le agevolazioni fiscali per le convenzioni urbanistiche possono applicarsi quando l'atto è funzionale alla trasformazione urbanistica del territorio e all'attuazione di opere o interventi edilizi, anche se prevede il pagamento di somme da parte dei privati.
  • La previsione di un incremento della cubatura o di una modifica della destinazione urbanistica non implica automaticamente un trasferimento di diritti edificatori: occorre verificare se l'atto trasferisca realmente un diritto autonomo oppure disciplini facoltà già collegate alla proprietà.
  • Una convenzione urbanistica non deve essere qualificata come vendita o permuta solo perché comporta vantaggi edificatori e obblighi economici reciproci; rilevano la causa concreta e il contenuto effettivo degli impegni assunti.
  • Gli obblighi di trascrizione o pubblicità immobiliare non determinano da soli la natura civilistica o fiscale dell'operazione e non provano necessariamente l'esistenza di un trasferimento di diritti edificatori.
  • Nel territorio soggetto a regime tavolare, la disciplina della pubblicità immobiliare deve essere valutata alla luce delle norme speciali applicabili, che possono escludere o limitare il riferimento alle disposizioni ordinarie del codice civile.

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