Sentenza del 17/05/2016 n. 44 - Comm. Trib. II grado di Bolzano
Iva - Aliquota agevolata del 10% - Tabella A parte III° n. 127 quinquies - Cessione e posa in opera di elementi non inglobati dall'inizio in un complesso tombale - Inapplicabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stata esclusa l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata del 10%. La cessione e posa in opera degli elementi accessori indicati deve essere assoggettata all'aliquota IVA ordinaria, poiché tali elementi, quando non sono incorporati fin dall'inizio in un complesso tombale, non possono essere considerati, ai fini dell'agevolazione, manufatti per la sepoltura qualificabili come opere di urbanizzazione secondaria.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'applicazione dell'aliquota IVA del 10% prevista dalla Tabella A, parte III, n. 127-quinquies, per i manufatti destinati alla sepoltura, qualificabili come opere di urbanizzazione secondaria. Si discuteva se tale aliquota agevolata potesse applicarsi alla cessione e posa in opera di elementi accessori quali lapidi, vasi, lanterne, croci e simili, installati successivamente e non incorporati sin dall'origine in un complesso tombale lapideo preesistente.
Norme richiamate
Tabella A, parte III, n. 127-quinquies, allegata al DPR n. 633/1972
"manufatti per la sepoltura"
L'agevolazione IVA del 10% riguarda i manufatti per la sepoltura riconducibili alle opere di urbanizzazione secondaria. La disposizione non si estende automaticamente a elementi accessori autonomi, installati separatamente e non incorporati originariamente nel complesso tombale.
Massime di principio
- Le agevolazioni IVA devono essere interpretate restrittivamente e non possono essere estese oltre i beni e le operazioni espressamente riconducibili alla norma agevolativa.
- Per applicare l'aliquota del 10% ai manufatti cimiteriali è rilevante la loro integrazione strutturale e originaria in un complesso destinato alla sepoltura.
- La mera destinazione cimiteriale di un bene non è sufficiente a ottenere l'aliquota agevolata: gli elementi accessori autonomi, come lapidi, vasi, lanterne e croci, restano soggetti all'aliquota ordinaria se installati successivamente o separatamente.
- In situazioni analoghe occorre verificare concretamente se il bene costituisca parte integrante del manufatto per la sepoltura oppure un accessorio separato, considerando anche il momento e le modalità della sua incorporazione.
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