Sentenza del 17/05/2016 n. 52 - Comm. Trib. II grado di Trento
PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ - NOZIONE DI LUOGO APERTO AL PUBBLICO - FINALITÀ DEL MEZZO PUBBLICITARIO.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha affermato che il consistente uso di decalcomanie applicate su vetro costituisce mezzo pubblicitario idoneo a realizzare il presupposto impositivo. Ha inoltre chiarito che per luogo aperto al pubblico deve intendersi anche un luogo privato, purché accessibile a chiunque. Ne consegue la legittimità dell'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità, secondo quanto emerge dal testo disponibile.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità a decalcomanie apposte su superfici vetrate. Il contestante sosteneva, verosimilmente, che mancassero i presupposti del tributo, in particolare perché il mezzo pubblicitario si trovava su una proprietà privata. La decisione ha invece ritenuto integrati i presupposti previsti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 507 del 1993: esistenza di un messaggio pubblicitario, diffusione visiva o acustica, esposizione in luogo pubblico o aperto al pubblico e finalità promozionale nell'esercizio di un'attività economica.
Norme richiamate
Art. 5 del D.Lgs. n. 507 del 1993
La norma individua il presupposto dell'imposta comunale sulla pubblicità nella diffusione di messaggi pubblicitari, visivi o acustici, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, effettuata nell'esercizio di un'attività economica con finalità promozionali.
La disciplina è stata interpretata nel senso che anche strumenti pubblicitari collocati su beni o superfici private possono essere soggetti all'imposta quando risultano visibili o comunque fruibili da un pubblico indistinto.
Massime di principio
- L'imposta comunale sulla pubblicità può applicarsi anche a messaggi collocati su proprietà private, se il luogo è accessibile a chiunque o il messaggio è percepibile da un pubblico indistinto.
- La qualificazione come mezzo pubblicitario dipende dalla funzione concreta del messaggio: decalcomanie, vetrofanie e altri elementi visivi possono integrare il presupposto impositivo se promuovono un'attività, un prodotto o un servizio.
- Per applicare il tributo devono ricorrere cumulativamente un messaggio pubblicitario, la sua diffusione visiva o acustica, la presenza in un luogo pubblico o aperto al pubblico e una finalità promozionale collegata a un'attività economica.
- La mera collocazione del mezzo all'interno di una proprietà privata non esclude automaticamente l'imposta; occorre verificare l'accessibilità del luogo e la concreta visibilità o diffusione del messaggio.
- In situazioni analoghe è opportuno esaminare contenuto, dimensioni, quantità, visibilità e finalità delle decalcomanie, oltre alle condizioni di accesso al luogo, per stabilire se ricorra il presupposto tributario.
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