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Sentenza

Sentenza del 17/05/2016 n. 52 - Comm. Trib. II grado di Trento

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ - NOZIONE DI LUOGO APERTO AL PUBBLICO - FINALITÀ DEL MEZZO PUBBLICITARIO.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sentenza ha affermato che il consistente uso di decalcomanie applicate su vetro costituisce mezzo pubblicitario idoneo a realizzare il presupposto impositivo. Ha inoltre chiarito che per luogo aperto al pubblico deve intendersi anche un luogo privato, purché accessibile a chiunque. Ne consegue la legittimità dell'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità, secondo quanto emerge dal testo disponibile.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità a decalcomanie apposte su superfici vetrate. Il contestante sosteneva, verosimilmente, che mancassero i presupposti del tributo, in particolare perché il mezzo pubblicitario si trovava su una proprietà privata. La decisione ha invece ritenuto integrati i presupposti previsti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 507 del 1993: esistenza di un messaggio pubblicitario, diffusione visiva o acustica, esposizione in luogo pubblico o aperto al pubblico e finalità promozionale nell'esercizio di un'attività economica.

Norme richiamate

  • Art. 5 del D.Lgs. n. 507 del 1993

    La norma individua il presupposto dell'imposta comunale sulla pubblicità nella diffusione di messaggi pubblicitari, visivi o acustici, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, effettuata nell'esercizio di un'attività economica con finalità promozionali.

  • D.Lgs. n. 507 del 1993

    La disciplina è stata interpretata nel senso che anche strumenti pubblicitari collocati su beni o superfici private possono essere soggetti all'imposta quando risultano visibili o comunque fruibili da un pubblico indistinto.

Massime di principio

  • L'imposta comunale sulla pubblicità può applicarsi anche a messaggi collocati su proprietà private, se il luogo è accessibile a chiunque o il messaggio è percepibile da un pubblico indistinto.
  • La qualificazione come mezzo pubblicitario dipende dalla funzione concreta del messaggio: decalcomanie, vetrofanie e altri elementi visivi possono integrare il presupposto impositivo se promuovono un'attività, un prodotto o un servizio.
  • Per applicare il tributo devono ricorrere cumulativamente un messaggio pubblicitario, la sua diffusione visiva o acustica, la presenza in un luogo pubblico o aperto al pubblico e una finalità promozionale collegata a un'attività economica.
  • La mera collocazione del mezzo all'interno di una proprietà privata non esclude automaticamente l'imposta; occorre verificare l'accessibilità del luogo e la concreta visibilità o diffusione del messaggio.
  • In situazioni analoghe è opportuno esaminare contenuto, dimensioni, quantità, visibilità e finalità delle decalcomanie, oltre alle condizioni di accesso al luogo, per stabilire se ricorra il presupposto tributario.

Testo integrale

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