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Sentenza

Sentenza del 17/05/2016 n. 900 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Contenzioso - Eccezione sollevata solo in appello - Ammissibilità - Sussiste solo se l'eccezione è rilevabile d'ufficio.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l'eccezione relativa alla mancata indicazione di ogni elemento idoneo a individuare l'identità del messo notificatore. Tale omissione incide su un requisito formale indispensabile della notificazione e determina la nullità della notifica, poiché la notificazione non è validamente riconducibile al soggetto che l'ha eseguita. L'eccezione è stata sollevata per la prima volta in appello.

La decisione

L'eccezione proposta solo in appello non deve essere dichiarata inammissibile. Ai sensi dell'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, in appello non possono essere introdotte nuove eccezioni, salvo quelle rilevabili anche d'ufficio. Poiché la nullità della notificazione derivante dalla mancata identificazione del messo notificatore è rilevabile d'ufficio, l'eccezione è ammissibile anche se formulata per la prima volta in grado di appello. Il testo non specifica l'ulteriore esito processuale, ma il principio affermato è favorevole alla parte che ha contestato la validità della notifica.

Norme richiamate

  • Art. 57, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    non possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio

    La norma vieta le nuove eccezioni in appello, ma consente quelle rilevabili d'ufficio. La nullità della notificazione per mancata indicazione dell'identità del messo notificatore rientra tra queste ultime.

Massime di principio

  • Un'eccezione nuova proposta per la prima volta in appello è ammissibile quando riguarda una nullità o altra questione che il giudice può rilevare d'ufficio.
  • La mancata indicazione di elementi formali indispensabili per identificare il soggetto che ha eseguito una notificazione può determinarne la nullità.
  • Le eccezioni rilevabili d'ufficio non sono soggette alla preclusione prevista per le eccezioni nuove in appello.
  • La parte interessata può contestare la validità della notificazione anche in secondo grado, se il vizio incide su un requisito essenziale e non richiede una specifica eccezione riservata alla parte.

Testo integrale

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