Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 06696/2025 del 18/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nell'evidente inammissibilità dell'impugnazione, al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. L'unico motivo deduceva vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità, sostenendo in sostanza che non fosse stata raggiunta la prova della sua responsabilità, anche sotto il profilo del concorso, e proponendo una ricostruzione alternativa dei fatti. Quanto alla bancarotta documentale, il ricorso contestava l'elemento soggettivo, ma in modo generico e riferendosi al dolo specifico, mentre la decisione impugnata aveva ritenuto integrata una bancarotta documentale "generica" a dolo generico. La Corte ha rilevato che le censure non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva invece valorizzato la qualità di amministratore di fatto e le prove testimoniali, e che non era stato denunciato con specificità alcun travisamento della prova, ma solo prospettata una lettura alternativa del compendio probatorio.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, ove vi siano profili di colpa nell'impugnazione, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato solo indirettamente attraverso la censura sul compendio probatorio; la Corte afferma che non è consentito denunciare travisamenti in modo generico o mediante una disamina parcellizzata delle prove.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione che deduce vizio di motivazione deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mera riproposizione di una diversa lettura dei fatti non è sufficiente.
  • La denuncia di travisamento del dato probatorio richiede specificità e puntuale indicazione dell'errore percettivo o valutativo, non potendo essere affidata a una lettura frazionata del compendio probatorio.
  • Quando la sentenza di merito afferma la responsabilità per bancarotta documentale generica, le censure sull'elemento soggettivo devono misurarsi con il dolo generico richiesto da tale figura, non con il dolo specifico.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nell'impugnazione, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta patrimonialeBancarotta documentale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.