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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13001/2024 del 13/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (erede)

La controversia

La vicenda origina da un giudizio introdotto dinanzi al Tribunale di Roma in materia non meglio specificata nel testo, nel quale il giudice ha dichiarato la litispendenza ritenendo sussistente un altro processo già promosso davanti al medesimo ufficio giudiziario e poi confluito in appello e in cassazione. L'erede della parte originaria ha proposto regolamento necessario di competenza, deducendo, con richiamo agli artt. 39, 40, 295 e 324 c.p.c., che la declaratoria di litispendenza era erronea perché non ricorreva una litispendenza in senso tecnico, ma una pendenza di cause nello stesso ufficio in gradi diversi, con conseguente applicabilità delle regole sulla riunione e non di quelle sulla litispendenza. La Procura generale aveva chiesto l'inammissibilità per difetto di autosufficienza, ma la Corte ha esaminato il merito della questione di competenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il regolamento di competenza, ritenendo che non vi fosse litispendenza in senso tecnico poiché le cause, pur riferite allo stesso ufficio giudiziario, erano pendenti in gradi diversi. Ha quindi cassato l'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva dichiarato la litispendenza e ha disposto la prosecuzione del giudizio davanti al Tribunale di Roma, giudice che aveva erroneamente declinato la prosecuzione del processo per tale ragione.

Norme richiamate

  • art. 39 c.p.c.

    Non si applica quando non vi è litispendenza in senso tecnico, ma cause pendenti nello stesso ufficio in gradi diversi; in tal caso operano le regole sulla riunione.

  • art. 40 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente; la Corte nega che la fattispecie rientri nel meccanismo della litispendenza/connessione rilevante ai fini della declaratoria adottata dal tribunale.

  • art. 295 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso, ma non risulta essere il fondamento decisorio della Corte.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso, ma non risulta essere il fondamento decisorio della Corte.

  • Sez. U, sentenza n. 27846 del 12/12/2013

    Il principio richiamato non si applica alla fattispecie concreta, perché qui non si verte in litispendenza tecnica.

Massime di principio

  • La litispendenza in senso tecnico presuppone la contemporanea pendenza di identiche cause davanti a giudici diversi; se le cause sono pendenti nello stesso ufficio giudiziario ma in gradi diversi, non si applica l'art. 39 c.p.c. bensì la disciplina della riunione.
  • L'erronea qualificazione della situazione processuale come litispendenza, anziché come pendenza di giudizi in gradi diversi, comporta la cassazione dell'ordinanza che abbia dichiarato la litispendenza e la prosecuzione del giudizio davanti al giudice che ha pronunciato l'erronea declaratoria.
  • I principi sulla litispendenza non possono essere estesi a ipotesi che, pur coinvolgendo più giudizi, non presentano l'identità di causa davanti a uffici giudiziari diversi, ma solo una duplice pendenza interna al medesimo ufficio in fasi processuali differenti.

Come è indicizzato

MaterieCompetenza
RamiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessario

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