Cassazione Penale, Sentenza n. 23891/2025 del 26/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza di riesame che confermava in parte il sequestro (veicolo Smart e somme su conto BancoPosta/PostePay) disposto con il decreto del GIP per presunti delitti connessi all'ottenimento e alla cessione illecita di crediti d'imposta (superbonus). La difesa contestava carenza assoluta di motivazione sul fumus, assenza di riscontri documentali a carico della ricorrente, e sosteneva che la stessa era stata intestataria 'a sua insaputa' di pratiche edilizie e che aveva sporto denuncia per l'uso dei suoi dati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su censure manifestamente infondate o non consentite in sede di legittimità. Ha ritenuto che il Tribunale avesse fornito sufficiente ricostruzione del fumus, richiamando elementi quali l'accredito sul conto intestato alla ricorrente e i bonifici successivi verso società di acquisto oro e terzi, oltre all'utilizzo di una utenza collegata al rilascio di OTP. La Corte ha inoltre affermato che la mancata produzione di atti in sede di riesame non determina automaticamente nullità salvo che il giudice abbia motivato su dati non esaminati. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Richiamato in relazione alla disciplina del sequestro e dei provvedimenti ablativi; la Corte lo interpreta richiamando il principio che il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro è consentito solo per violazione di legge o per vizi motivazionali radicali.
Norma richiamata dalla difesa; nella decisione non è stata svolta un'interpretazione sostanziale specifica, trattandosi di censure procedurali e motivazionali.
Norma menzionata nelle censure difensive; la Cassazione non ha ritenuto di accogliere rilievi sostanziali relativi alla sua applicazione nel caso di specie.
Reato contestato (truffa aggravata nell'ottenimento di erogazioni/agevolazioni). La Corte conferma che, ai fini del sequestro preventivo, è sufficiente la configurabilità astratta del reato sulla base degli elementi acquisiti.
Reato contestato (autoriciclaggio). La Corte ha ritenuto che gli elementi indiziari posti a fondamento del provvedimento potevano giustificare la misura cautelare patrimoniale.
Richiamato come presunta fattispecie rilevante ai fini della responsabilità amministrativa connessa ai reati contestati; la decisione non entra nel merito della responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/2007, ma ne segnala l'invocazione nell'impianto accusatorio.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla difesa in relazione al diritto di difesa; la Corte ha ricordato che il mancato deposito di atti non determina automaticamente violazione del diritto di difesa se il giudice decide sulla base degli atti effettivamente prodotti.
Norma richiamata con riguardo alla condanna per spese e pagamento alla Cassa delle Ammende; la Corte ha imposto il pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende a carico della ricorrente.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso ordinanze in materia di sequestro è consentito solo per violazione di legge o per vizi motivazionali così gravi da rendere il provvedimento privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza.
- Ai fini del sequestro preventivo non è richiesta la prova della colpevolezza, ma la semplice configurabilità astratta del reato rispetto alla condotta contestata; il giudice può basarsi su elementi indiziari che rendano plausibile l'impostazione accusatoria.
- Il giudice del riesame deve indicare, anche sommariamente, le ragioni che rendono sostenibile o meno l'impostazione accusatoria, ma il sindacato sulla fondatezza dell'accusa resta precluso in sede di riesame e, salvo vizi radicali, anche in Cassazione.
- La mancata produzione integrale di atti documentali in sede di riesame non determina automaticamente nullità del provvedimento; tuttavia il giudice non può motivare su documenti non esaminati: se ciò avviene, scatta la censura per inesistenza della motivazione.
- Le eccezioni procedurali e le doglianze sull'insufficienza documentale devono essere sollevate tempestivamente in sede di riesame; dedurle per la prima volta in Cassazione può portar e all'inammissibilità del ricorso per preclusione.
- In caso di inammissibilità del ricorso la parte soccombente può essere condannata alle spese processuali e a pagare somme alla Cassa delle Ammende, salvo giustificato esonero non ravvisato nel caso.
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