Cassazione Penale, Sentenza n. 23827/2026 del 26/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto, in sede esecutiva, l'applicazione della disciplina della continuazione tra due distinti titoli di condanna: da un lato reati di bancarotta riferiti al fallimento di una società, dall'altro la partecipazione a un'associazione di tipo mafioso. La Corte d'appello di Bologna, quale giudice dell'esecuzione, aveva respinto l'istanza ritenendo non dimostrata una preventiva programmazione unitaria delle condotte. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato vizi motivazionali, sostenendo che il giudice dell'esecuzione si fosse limitato a negare la correlazione definitiva tra i prelievi di denaro e il sodalizio, senza valorizzare gli indici sintomatici dell'unicità del disegno criminoso, tra cui il ruolo finanziario svolto all'interno dell'organizzazione, la sistematicità delle condotte e la loro funzione di sostegno all'associazione. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 81, comma 2, c.p., lamentando che la decisione si fosse fondata quasi solo sulla distanza temporale tra l'ingresso nell'associazione e i fatti di bancarotta, trascurando che, nei sodalizi di lunga durata, tale dato non è di per sé dirimente e che le condotte patrimoniali sarebbero state preordinate a finanziare l'organizzazione mafiosa.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso e ha confermato il diniego della continuazione. Ha richiamato i principi consolidati secondo cui, anche in sede esecutiva, il riconoscimento del vincolo richiede la verifica di concreti indicatori dell'unicità del disegno criminoso e incombe sul condannato l'onere di allegare elementi sintomatici della preventiva programmazione. Nel caso concreto ha ritenuto logica e completa la motivazione dell'ordinanza impugnata, che aveva escluso la correlazione tra i prelievi indebiti dalle società e il finanziamento dell'associazione mafiosa, rilevando l'assenza di elementi che provassero una preordinazione delle bancarotte già al momento dell'ingresso nell'associazione e l'assenza di prova che le somme prelevate fossero destinate al sodalizio. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
La disciplina della continuazione richiede la prova di un medesimo disegno criminoso; non basta la mera reiterazione dei reati né la sola presenza di alcuni indici se i fatti successivi risultano frutto di determinazioni estemporanee.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione, anche in sede di esecuzione, presuppone una verifica rigorosa di concreti indici sintomatici dell'unicità del disegno criminoso, quali omogeneità dei reati, contiguità temporale, modalità della condotta, sistematicità e programmazione preventiva.
- L'onere di allegare elementi idonei a dimostrare che anche i reati successivi erano stati preventivati, almeno nelle loro linee essenziali, grava sul condannato che invochi la continuazione; non è sufficiente richiamare in modo astratto il ruolo del soggetto nel contesto associativo.
- Nel collegamento tra reato associativo e reati-fine, la sola appartenenza a un sodalizio o la mera distanza temporale tra i fatti non bastano a fondare la continuazione, se mancano dati concreti sulla destinazione delle condotte al programma dell'associazione.
- La motivazione del giudice dell'esecuzione è censurabile solo se omette di confrontarsi con elementi specifici e significativi dedotti dalla parte; è invece immune da censura quando esclude, con argomentazione coerente, la prova della preordinazione unitaria delle condotte.
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