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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16416/2022 del 20/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia originaria riguardava la domanda di un ex magistrato contabile, già dirigente di un istituto di credito, volta ad accertare il diritto a percepire il trattamento pensionistico maturato per il rapporto di lavoro privatistico senza la riduzione prevista dall'art. 1, commi 261 e 263, della L. 145/2018 per i trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a 100.000 euro lordi annui. Il ricorrente chiedeva anche la restituzione delle somme non erogate dall'INPS per effetto dell'applicazione della riduzione, previa eventuale disapplicazione della circolare INPS n. 62/2019 e della comunicazione INPS del 23 agosto 2019. La Corte dei conti ha sollevato conflitto di giurisdizione ritenendo che la domanda attenga non alla pensione maturata per l'attività nella magistratura contabile, ma alla pensione di vecchiaia interamente contributiva derivante dal rapporto di lavoro privato, quindi ad un rapporto di previdenza obbligatoria gestito dall'INPS e non alla giurisdizione contabile. Le Sezioni Unite hanno condiviso questa impostazione e hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno ritenuto che il petitum sostanziale e la causa petendi della domanda riguardassero esclusivamente il trattamento pensionistico maturato in relazione a un rapporto di lavoro privato, rientrante nella gestione ordinaria INPS, senza alcun collegamento con il rapporto di servizio presso la magistratura contabile. Di conseguenza hanno affermato che la controversia non appartiene alla giurisdizione della Corte dei conti ma a quella del giudice ordinario.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 261 e 263, L. 30 dicembre 2018, n. 145

    la riduzione dei trattamenti pensionistici prevista dalla norma è stata ritenuta applicabile, nel caso concreto, alla pensione derivante dal rapporto privato solo se essa rientra nel calcolo del trattamento complessivo, ma la questione di giurisdizione è stata risolta in base alla natura della pensione fatta valere, che è stata considerata estranea alla giurisdizione contabile.

  • art. 1, comma 263, L. n. 145/2018

    richiamato dalla Corte dei conti come disposizione che esclude la riduzione del comma 261 per le pensioni interamente liquidate con il sistema contributivo, ma la controversia è stata qualificata come attinente al trattamento pensionistico privato gestito dall'INPS.

Massime di principio

  • Ai fini del riparto di giurisdizione nelle controversie pensionistiche, il giudice deve avere riguardo al petitum sostanziale, identificato in funzione della causa petendi e della intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio.
  • Quando la domanda concerne esclusivamente un trattamento pensionistico maturato in un rapporto di lavoro privato e gestito nell'assicurazione obbligatoria generale INPS, la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, anche se il ricorrente è stato in passato titolare di un diverso rapporto di servizio pubblico.
  • La circostanza che il pensionato sia un ex magistrato o comunque abbia alle spalle un rapporto pubblico non radica la giurisdizione contabile se la pretesa giudiziale riguarda soltanto una pensione distinta, priva di correlazione con il precedente impiego pubblico.
  • Nel conflitto di giurisdizione, occorre verificare la reale natura del rapporto dedotto in giudizio e non fermarsi alla prospettazione formale della parte o al solo richiamo di norme sulla riduzione dei trattamenti pensionistici.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione
RamiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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