Cassazione Civile, Ordinanza n. 38770/2021 del 07/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale emesso dopo dichiarazione DOCFA, con cui l'Ufficio ha aumentato la rendita catastale di un impianto eolico includendo nel computo anche il valore della torre di sostegno degli aerogeneratori. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dell'Amministrazione e rigettato l'appello incidentale della contribuente. In Cassazione la società ha proposto tre motivi: con il primo e il secondo ha denunciato violazione dell'art. 1, commi 21-24, L. 208/2015, sostenendo che la torre non dovesse essere inclusa nella rendita catastale; con il terzo ha dedotto violazione del principio di affidamento del contribuente, lamentando che l'Amministrazione non avesse rispettato precedenti determinazioni senza però indicarne specificamente contenuto e oggetto nel ricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo, richiamando il consolidato orientamento di legittimità sull'art. 1, comma 21, L. 208/2015: ai fini catastali non rilevano i macchinari, congegni, attrezzature e impianti funzionali e strutturali allo specifico processo produttivo, a prescindere dalla loro infissione stabile al suolo, dovendo contare la loro effettiva strumentalità produttiva. La Corte ha evidenziato che il giudice di merito non aveva svolto un accertamento concreto sulla funzione della torre dell'impianto eolico, limitandosi a considerazioni astratte su solidità e ancoraggio al suolo. Ha invece dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di specificità ex art. 366 c.p.c., poiché la censura sul legittimo affidamento non era supportata dalla precisa indicazione degli atti amministrativi asseritamente contraddetti. Il ricorso è stato quindi accolto nei primi due motivi, cassata la sentenza impugnata e disposto rinvio alla CTR della Basilicata in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
art. 1, commi 21-24, L. 208/2015
La nozione di macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti ai fini catastali va riferita alla loro funzione nel processo produttivo; è irrilevante che siano stabilmente infissi al suolo se hanno natura strumentale e strutturale allo specifico processo produttivo, con conseguente sottrazione al carico impositivo della componente impiantistica priva di autonoma utilità reddituale fuori da tale processo.
difetto di specificità del ricorso
La censura deve essere specifica e autosufficiente; se si deduce la violazione del principio di affidamento occorre indicare e riportare nel ricorso gli atti amministrativi rilevanti e il loro contenuto, altrimenti il motivo è inammissibile.
È stato utilizzato per denunciare la violazione della disciplina catastale di cui alla L. 208/2015.
Massime di principio
- In tema di rendita catastale degli impianti produttivi, la verifica decisiva non è la mera stabilità fisica del manufatto, ma la sua concreta funzione rispetto al processo produttivo: se la componente è essenziale e attiva nell'impianto, può essere esclusa dalla stima catastale.
- Il giudice di merito deve compiere un accertamento in concreto sulla natura del bene controverso, non potendo fondare la decisione su sole considerazioni astratte di solidità, ancoraggio al suolo o consistenza volumetrica.
- Quando si deduce in cassazione la violazione del principio di affidamento, il ricorso deve indicare specificamente gli atti o le determinazioni dell'Amministrazione asseritamente disattesi, pena l'inammissibilità per difetto di specificità.
- La componente impiantistica che non apporta autonoma utilità produttiva o reddituale al fabbricato al di fuori dello specifico processo produttivo è irrilevante ai fini della rendita catastale.
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