Ordinanza n. 2495/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR per il Friuli Venezia Giulia che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro l’avvio della nuova concessione demaniale marittima
Esito
Favorevole al resistente (ente concedente e aggiudicatario)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La precedente concessionaria ha proposto appello cautelare ai sensi dell’art. 62 c.p.a. contro l’ordinanza del TAR che aveva rigettato la domanda cautelare. Dal testo non risultano specificati i motivi di illegittimità dedotti contro gli atti della procedura o contro l’ordinanza di primo grado. La controversia riguarda l’avvio di una nuova concessione demaniale marittima, affidata all’esito di una procedura di evidenza pubblica, dopo la riconsegna al Comune del tratto di arenile e dei beni ivi insistenti da parte della precedente concessionaria.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare per difetto del periculum in mora. Ha valorizzato il fatto che la società ricorrente aveva già riconsegnato al Comune l’arenile e i beni presenti, che il TAR aveva anticipato l’udienza pubblica al 21 ottobre 2026 e che, nel bilanciamento degli interessi, prevaleva l’interesse pubblico all’avvio della nuova concessione demaniale marittima con l’impresa aggiudicataria mediante procedura di evidenza pubblica. L’anticipazione dell’udienza ha escluso anche la necessità di una misura cautelare sollecitatoria ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Il Consiglio di Stato ha inoltre ritenuto non modificabili, in sede di appello cautelare, le spese del primo grado, in assenza di una modifica della decisione o di una chiara abnormità: la parte condannata era soccombente e l’importo non era manifestamente sproporzionato. Le spese dell’appello hanno seguito la soccombenza, con condanna dell’appellante al pagamento di euro 700,00, oltre accessori, in favore di ciascuna delle due parti appellate costituite.
Norme richiamate
Disciplina l’appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del TAR.
Consente misure cautelari sollecitatorie; nel caso concreto l’anticipazione dell’udienza pubblica ha fatto venir meno la relativa necessità.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare d’appello manca il periculum in mora quando il ricorrente ha già riconsegnato il bene oggetto della concessione e l’udienza di merito è stata anticipata a una data ravvicinata, tale da assicurare una definizione tempestiva della controversia.
- Nel bilanciamento cautelare, l’interesse pubblico all’avvio di una nuova concessione demaniale marittima affidata mediante procedura di evidenza pubblica può prevalere sull’interesse del concessionario uscente alla conservazione dello status quo.
- L’anticipazione dell’udienza pubblica di merito può rendere superflua una misura cautelare sollecitatoria ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
- In sede di appello cautelare, la revisione delle spese liquidate dal giudice di primo grado è ammessa soltanto se la decisione viene modificata oppure in presenza di una chiara abnormità, ravvisabile in circostanze eccezionali quali la condanna della parte vittoriosa o una liquidazione eccessiva e sproporzionata.
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