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Ordinanza

Ordinanza n. 2630/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 00673/2026;

Giustizia amministrativa202604851

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Liguria n. 673/2026, che aveva accolto il ricorso di primo grado annullando anche il provvedimento di concessione dell’occupazione di suolo pubblico

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

L’impresa ha proposto appello contro la sentenza del TAR Liguria e ha chiesto, in via incidentale, la sospensione della sua efficacia. Dall’ordinanza emerge che la sentenza impugnata non aveva pronunciato sull’eccezione di irricevibilità sollevata nel giudizio, né tale questione risultava esaminata nella precedente sentenza non definitiva. L’eccezione deve quindi essere valutata per la prima volta dal giudice d’appello. La controversia richiede inoltre l’applicazione della disciplina recentemente introdotta dal d.l. n. 69/2024, la cui interpretazione presenta margini di incertezza. Non sono specificati ulteriori motivi di merito dell’appello.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare ai sensi dell’art. 98 c.p.a. e ha sospeso l’esecutività della sentenza impugnata. Il fumus è stato ritenuto meritevole di considerazione in ragione dell’omessa pronuncia del TAR sull’eccezione di irricevibilità e delle incertezze interpretative connesse alla disciplina del d.l. n. 69/2024. È stato ravvisato anche il periculum in mora, poiché l’annullamento riguardava pure il provvedimento di concessione dell’occupazione di suolo pubblico e il danno per l’appellante risultava difficilmente quantificabile, così come era difficile individuare il soggetto responsabile. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare proposta in appello; nel caso concreto ha consentito la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata.

  • d.l. n. 69/2024

    Disciplina recentemente introdotta applicabile alla controversia, la cui interpretazione presenta, secondo il Consiglio di Stato, margini di incertezza.

Massime di principio

  • In appello, l’omessa pronuncia del giudice di primo grado su un’eccezione di irricevibilità non esaminata neppure in una precedente sentenza non definitiva consente al giudice d’appello di esaminarla per la prima volta.
  • La sospensione cautelare dell’esecutività di una sentenza può essere disposta quando l’applicazione di una disciplina normativa recente e ancora incerta renda plausibile la necessità di una rivalutazione della controversia in sede d’appello.
  • Il pericolo di un pregiudizio grave e irreparabile può risultare dall’annullamento di un titolo concessorio necessario per lo svolgimento dell’attività economica, unito alla difficoltà di quantificare il danno e di individuare il soggetto responsabile.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppelloOccupazione di suolo pubblico
RamiProcesso amministrativoDemanio e patrimonio pubblico
IstitutiTutela cautelareTermini del procedimentoDecadenza e tardività

Testo integrale

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