Cassazione Penale, Ordinanza n. 03410/2026 del 28/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata, condannata in primo grado per false dichiarazioni finalizzate all'ottenimento del reddito di cittadinanza e destinataria in appello di una parziale riforma limitata al trattamento sanzionatorio (sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare), ha proposto ricorso per cassazione deducendo vizio di motivazione sulla ritenuta sussistenza del reato. In particolare ha sostenuto che mancasse in atti la prova della sottoscrizione della domanda di accesso al beneficio da parte sua, con conseguente difetto di riferibilità della dichiarazione mendace. La Corte ha ritenuto la doglianza meramente reiterativa delle censure di appello e comunque manifestamente infondata, richiamando l'orientamento secondo cui integra il delitto la falsa attestazione contenuta in un'istanza telematica all'INPS per il reddito di cittadinanza anche se non sottoscritta con le forme del codice dell'amministrazione digitale, purché l'atto non sia inesistente ma soltanto irregolare e sia idoneo a produrre effetti. Nel caso concreto la domanda era stata acquisita e protocollata dall'INPS, aveva consentito l'erogazione del beneficio, e l'imputata aveva ammesso di averla sottoscritta e di conoscere gli obblighi dichiarativi e il dato rilevante relativo alla posizione detentiva del coniuge.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla prova della sottoscrizione e sulla riferibilità della domanda alla ricorrente, osservando che la domanda telematica era stata formalmente acquisita e protocollata dall'INPS, aveva prodotto l'effetto dell'erogazione del reddito di cittadinanza, e la stessa imputata aveva dichiarato di averla sottoscritta e di essere consapevole degli obblighi informativi. Conseguentemente, sono state poste a carico della ricorrente le spese processuali e la sanzione pecuniaria di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4
La falsa attestazione contenuta in un'istanza telematica presentata all'INPS per ottenere il reddito di cittadinanza integra il delitto previsto dalla norma, anche se la domanda non sia sottoscritta secondo le forme del codice dell'amministrazione digitale, quando l'irregolarità non rende inesistente l'atto.
Norma di conversione del d.l. n. 4/2019, richiamata come fonte della fattispecie incriminatrice relativa al reddito di cittadinanza.
art. 65, comma 1, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82
Le modalità di sottoscrizione previste dal codice dell'amministrazione digitale rilevano, ma la loro mancata osservanza non esclude la configurabilità del reato se l'istanza non è inesistente e produce effetti.
In materia di falso ideologico, il reato è configurabile quando l'atto è invalido, mentre è escluso solo se l'atto è inesistente e dunque inidoneo a produrre effetti giuridici.
Massime di principio
- In tema di false dichiarazioni per l'ottenimento di prestazioni assistenziali, la falsità ideologica contenuta in una domanda telematica può integrare il reato anche quando la sottoscrizione sia irregolare, se l'istanza è comunque riconducibile all'autore e idonea a produrre effetti amministrativi e patrimoniali.
- Ai fini della configurabilità del falso ideologico, l'atto invalido non è equiparabile all'atto inesistente: solo la totale inesistenza dell'atto, perché privo di idoneità a produrre effetti, esclude il reato.
- Quando la domanda è stata formalmente acquisita dall'ente erogatore e ha determinato l'effettiva erogazione del beneficio, la contestazione sulla mancata produzione del foglio sottoscritto può risultare irrilevante se vi sono altri elementi che collegano la dichiarazione all'imputato.
- Il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già formulate in appello, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata, è esposto a declaratoria di inammissibilità se le doglianze risultano anche manifestamente infondate.
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