Cassazione Penale, Sentenza n. 3359/2023 del 25/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Quaranta ha proposto richiesta di revisione della sentenza irrevocabile che lo aveva condannato all'ergastolo per omicidio e tentati omicidi, sostenendo la necessità di riaprire il giudizio sulla base di "nuove" prove raccolte con indagini difensive (dichiarazioni di sette testimoni) volte a dimostrare l'inattendibilità del collaboratore di giustizia Peter Cacko e il coinvolgimento di un altro soggetto (Palamara). Denunciava inoltre violazione del diritto al contraddittorio per l'omessa fissazione dell'udienza di discussione in fase di esame di ammissibilità e criticava la decisione della Corte territoriale come anticipatoria del merito.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto legittimo il vaglio preliminare di ammissibilità svolto dal giudice di merito in camera di consiglio senza contraddittorio quando ricorrono i presupposti dell'art. 634 c.p.p. Ha inoltre escluso che le prove indicate dalla difesa fossero idonee, anche "ictu oculi", a scardinare il giudicato: molte delle dichiarazioni difensive risultavano di secondo mano o non verificabili (anche per il decesso di testimoni chiave) e non sovrastavano la chiamata in correità del reo confesso Cacko, la registrazione del colloquio incriminato e le risultanze che già avevano sorretto la condanna. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Consente al giudice di valutare preliminarmente l'ammissibilità della richiesta di revisione; tale vaglio può essere svolto de plano, anche senza contraddittorio, salvo che l'inammissibilità non richieda un esame più approfondito e la scelta di celebrazione del rito camerale sia discrezionale.
Disciplina i presupposti per la revisione; la giurisprudenza richiede che i nuovi elementi siano realmente nuovi e idonei a demolire il giudicato, non semplici nuove valutazioni di prove già note.
Prevede le conseguenze procedurali una volta ammessa la richiesta di revisione; nella fase di ammissibilità la Corte deve confrontare i 'nova' con le precedenti risultanze per valutare la resistenza del giudicato.
Regola le modalità di trattazione del ricorso in Cassazione; implica che in determinate fasi procedurali (come il rito previsto per la trattazione del ricorso) non è prevista la presenza obbligatoria dei difensori.
art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.
Norma richiamata dal ricorrente come mezzo di censura per vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto le censure infondate in quanto attinenti a una diversa lettura delle prove già valutate nei gradi precedenti.
Riferimento giurisprudenziale: la forma contraddittoria prevista per altri istituti non è espressamente prevista per il vaglio di ammissibilità ex art. 634, giustificando il rito camerale.
Art. 6 CEDU
Il ricorrente ha invocato la violazione del diritto a un giusto processo; la Corte ha ritenuto che non vi sia stato contraddittorio necessario nella fase di vaglio preliminare e che, comunque, non si sia configurata una violazione idonea a rendere ammissibile la revisione.
Massime di principio
- La richiesta di revisione è inammissibile quando i "nuovi" elementi non sono realmente nuovi o non sono, anche "ictu oculi", idonei a demolire il giudicato consolidato.
- Il giudice può svolgere il vaglio preliminare di ammissibilità ex art. 634 c.p.p. in camera di consiglio senza contraddittorio se l'inammissibilità è di immediata evidenza; il contraddittorio è discrezionale nei casi non manifesti.
- Le dichiarazioni di secondo mano (de relato) o comunque non verificabili hanno scarso valore se mirano a sovvertire condanne fondate su confessioni dell'esecutore materiale, registrazioni e riscontri oggettivi.
- L'invocazione di violazioni procedurali di carattere generale (es. art. 6 CEDU) richiede una concreta dimostrazione del pregiudizio processuale; la mera contestazione della forma del vaglio preliminare non basta.
- Quando le prove nuove dipendono dall'acquisizione di fonti successivamente indisponibili (per es. decesso di testimoni), la loro inefficacia probatoria può giustificare il rigetto della revisione per inammissibilità.
- Il rimedio della revisione non è uno strumento per ottenere una nuova valutazione del merito basata su diversa interpretazione di prove già esaminate: serve prova nuova, diretta e idonea a mutare il giudicato.
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