Cassazione Penale, Ordinanza n. 15858/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Con sentenza del giudice per le indagini preliminari, resa ex art. 444 c.p.p., veniva applicata all'imputato la pena concordata dalle parti per rapina, lesioni aggravate e porto in luogo pubblico di un coltello. L'imputato, tramite difensore, ricorreva per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione: lamentava che il giudice avesse escluso la sussistenza dei presupposti per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. senza una motivazione congrua, limitandosi a richiamare l'ordinanza applicativa della misura cautelare. La Corte ha rilevato che, dopo la modifica dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è ammesso solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; la censura proposta, relativa alla motivazione sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p., esula da tali casi. Inoltre, la motivazione sul punto può essere anche meramente enunciativa e il controllo di legittimità è ammissibile solo se dal testo della sentenza emerga in modo evidente una causa di non punibilità, circostanza non ravvisata nel caso concreto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato, ritenendo la doglianza non riconducibile ai motivi di impugnazione consentiti contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e comunque insussistente un'evidenza testuale di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
richiama il rito del patteggiamento, cioè l'applicazione della pena su richiesta delle parti.
la sentenza di patteggiamento deve essere verificata anche in relazione all'eventuale evidenza di cause di proscioglimento, ma la motivazione sul punto può essere meramente enunciativa; il controllo di legittimità è possibile solo se la causa di non punibilità emerga dal testo della sentenza.
"solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza"
delimita in modo tassativo i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento.
art. 591, comma 1, lett. b), c.p.p.
è la base processuale della declaratoria di inammissibilità quando l'impugnazione è proposta fuori dai casi consentiti.
consente, in caso di inammissibilità, la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende, quando vi sia colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo nei limiti espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; una censura sulla motivazione relativa al mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. è inammissibile se non si traduce in uno dei motivi tipizzati dalla norma.
- La motivazione del giudice che escluda la ricorrenza di cause di proscioglimento in sede di patteggiamento può essere sintetica o meramente enunciativa; il vizio di motivazione è configurabile soltanto quando dal testo della decisione emerga in modo evidente una causa di non punibilità.
- In sede di controllo di legittimità sulla sentenza di patteggiamento, la Corte non può sostituire una propria valutazione alla decisione del giudice di merito se non ricorre un'evidenza testuale delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, se la causa di inammissibilità è ascrivibile a colpa, anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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