Cassazione Penale, Ordinanza n. 39703/2025 del 10/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che non fossero stati indicati concreti elementi decisivi non valutati dal giudice dell'esecuzione e che la doglianza si risolvesse in un'inammissibile richiesta di rivalutazione del merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Alessandria, emessa quale giudice dell'esecuzione, che aveva respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra reati accertati da più sentenze. Con un unico motivo ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. ha dedotto vizio di motivazione, sostenendo che il giudice non avrebbe valorizzato adeguatamente elementi che deporrebbero per l'unicità del disegno criminoso, in particolare l'omogeneità delle violazioni, la prossimità temporale delle condotte e le similari modalità esecutive. La Corte rileva però che la motivazione del provvedimento impugnato aveva già esaminato tali profili e valorizzato, in senso contrario, l'eterogeneità delle condotte, la loro estemporaneità e la rilevante distanza temporale, mentre il ricorso si risolveva in una mera richiesta di diversa lettura del materiale fattuale già valutato dal giudice di merito.
Norme richiamate
norma che consente, in sede esecutiva, il riconoscimento della continuazione tra reati già oggetto di sentenze irrevocabili, ove risulti l'originario medesimo disegno criminoso
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica della coerenza logica e giuridica della decisione, non potendo estendersi alla revisione del compendio fattuale o alla sostituzione della valutazione di merito
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
la continuazione richiede prova dell'originaria progettazione dei comportamenti criminosi
Sez. 1, n. 30977 del 26/06/2019
il dubbio sulla sussistenza del medesimo disegno criminoso non è sufficiente a riconoscere la continuazione, in ragione del favor rei e dell'incidenza sul giudicato della pena
Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen
il sindacato della Cassazione è circoscritto alla verifica della presenza di motivazione non manifestamente illogica e non può tradursi in un riesame degli elementi di fatto
Sez. 6, n. 5334 del 1993
richiamata a conferma del principio per cui il controllo di legittimità non consente la revisione degli elementi materiali e fattuali riservati al giudice di merito
Massime di principio
- Nel procedimento di esecuzione, il riconoscimento della continuazione tra reati presuppone che emerga univocamente l'originaria ideazione unitaria dei fatti criminosi; non bastano mera omogeneità delle condotte, vicinanza temporale o analoghe modalità esecutive se il quadro complessivo evidenzia eterogeneità ed estemporaneità.
- Il dubbio circa l'esistenza del medesimo disegno criminoso non può essere risolto in senso favorevole al condannato quando la domanda incide sulla stabilità del giudicato relativo al trattamento sanzionatorio; occorre un positivo compendio indiziario di preordinazione.
- Il ricorso per cassazione avverso il diniego di continuazione è ammissibile solo se denuncia reali vizi della motivazione; è inammissibile quando mira a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove già apprezzati dal giudice dell'esecuzione.
- Il controllo di legittimità ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. si limita alla verifica dell'esistenza di una motivazione giuridicamente apprezzabile e non manifestamente illogica, senza possibilità di sostituire il giudizio di merito sull'assetto fattuale.
- Per il riconoscimento della continuazione non è sufficiente allegare elementi astratti o generici: è necessario indicare concreti dati fattuali, specificamente non considerati, idonei a rappresentare un univoco indizio dell'unitarietà del disegno criminoso.
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