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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35247/2026 del 02/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il Tribunale di Brindisi, quale giudice dell’esecuzione, aveva rigettato la richiesta di riconoscere la continuazione tra la tentata rapina aggravata commessa il 22 giugno 2013, oggetto di sentenza della Corte d’appello di Lecce del 16 dicembre 2015, irrevocabile il 14 marzo 2017, e il reato di false dichiarazioni sulla propria identità personale di cui all’art. 496 c.p., commesso l’8 novembre 2013, oggetto di sentenza del Tribunale di Brindisi del 28 maggio 2015, irrevocabile il 24 maggio 2016. Il ricorrente ha denunciato violazione di legge e vizi di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sulla ritenuta insussistenza del medesimo disegno criminoso. Ha sostenuto che, nei reati predatori, la fuga e le condotte dirette a evitare l’identificazione sono fisiologiche e ha richiamato il riconoscimento, nella condanna per il reato ex art. 496 c.p., dell’aggravante del nesso teologico. La Corte ha giudicato le doglianze manifestamente infondate e in parte dirette a ottenere una diversa lettura dei fatti, non consentita in sede di legittimità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto adeguata e priva di aporie logiche la motivazione del giudice dell’esecuzione: dalle sentenze di condanna non risultava che, al momento della tentata rapina, il ricorrente avesse già programmato, almeno nelle linee essenziali, di dichiarare false generalità per sottrarsi all’esecuzione di un’ordinanza restrittiva. L’emissione dell’ordinanza, la scelta di darsi alla latitanza e la possibilità di essere sottoposto a controllo di polizia erano circostanze successive e imprevedibili al momento del primo reato. Il richiamo al nesso teleologico riconosciuto per il reato ex art. 496 c.p. non superava il rilievo che la connessione funzionale o la contiguità temporale non bastano quando la successione degli episodi esclude una preventiva programmazione e rivela l’occasionalità di uno di essi. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    l'identità del disegno criminoso deve essere negata qualora, malgrado la contiguità spazio-temporale e il nesso funzionale riscontrabile tra le diverse fattispecie incriminatrici, la successione degli episodi sia tale da escludere la preventiva programmazione dei distinti reati, ponendo invece in risalto l'occasionalità di uno dei due.

    La continuazione presuppone una preventiva programmazione dei distinti reati; non è sufficiente che essi siano contigui nel tempo o funzionalmente collegati, se la sequenza concreta mostra che uno degli episodi è occasionale.

  • art. 496 c.p.

    dalle due sentenze di condanna non emergesse alcun indice dal quale dedurre che al momento della commissione del reato di tentata rapina avesse già deliberato, sia pure per linee essenziali, di declinare false generalità per sottrarsi all’esecuzione dell’ordinanza restrittiva

    La condotta di dichiarare false generalità per sottrarsi a un’ordinanza restrittiva non può essere considerata parte del medesimo disegno criminoso del precedente reato se manca un indice che dimostri che fosse già stata programmata, almeno nelle linee essenziali, al momento di quest’ultimo.

Massime di principio

  • La continuazione tra più reati richiede che, al momento della commissione del primo, l’agente abbia già programmato i successivi almeno nelle linee essenziali; la mera contiguità spazio-temporale o il collegamento funzionale tra le condotte non sono sufficienti.
  • La sopravvenienza di circostanze imprevedibili al momento del primo reato, che determinino l’occasione per commetterne un altro, può escludere il medesimo disegno criminoso, anche quando tra le condotte sia ravvisabile un nesso funzionale.
  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una rivalutazione alternativa dei fatti quando la motivazione del giudice dell’esecuzione è puntuale e non presenta aporie logiche.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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