Cassazione Penale, Sentenza n. 31694/2023 del 20/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva confermato la responsabilità penale di Franceschini, quale legale rappresentante della fallita Ferrara Auto s.r.l., per bancarotta fraudolenta documentale (capo a) e per distrazione (capo b). Nel primo motivo si contestava la qualificazione come bancarotta fraudolenta documentale: si sosteneva che la contabilità fosse stata regolarmente tenuta fino al 2012 e poi non aggiornata solo per cessazione dell'attività e problemi di salute dell'imputato, sicché la ricostruzione patrimoniale sarebbe stata soltanto difficoltosa e non impossibile, mancando quindi il dolo richiesto. Si deduceva inoltre che la documentazione poi prodotta consentiva la ricostruzione delle operazioni e che la Corte territoriale avrebbe motivato in modo contraddittorio. Nel secondo motivo si censurava la qualificazione della distrazione relativa alla vendita di un'Audi Q5: il prezzo percepito è stato versato su un conto personale dell'imputato, ma questi avrebbe poi effettuato due bonifici alla fallita per somme complessivamente maggiori, sicché, secondo la difesa, le operazioni dimostrerebbero il riversamento delle somme alla società e la causale bancaria non sarebbe prova certa; pertanto, in dubio pro reo, chiedeva l'assoluzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato e non sufficientemente specifico, richiamando la giurisprudenza secondo cui la bancarotta fraudolenta documentale sussiste non solo quando la ricostruzione sia impossibile, ma anche quando essa sia ostacolata da difficoltà superabili solo con particolare diligenza; la Corte territoriale aveva motivato l'esistenza del dolo sulla base dell'entità delle omissioni e della documentazione carente indicata dal curatore. Il secondo motivo è stato ritenuto, invece, come un mero diverso apprezzamento dei fatti, censura non consentita in sede di legittimità. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma pari a euro tremila, oltre agli oneri di legge.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata come limite alla formulazione dei motivi di ricorso in cassazione: i motivi devono essere specifici nei limiti consentiti dalla disciplina processuale
Articolo applicato per la condanna alle spese processuali e per l'obbligo di versamento in favore della Cassa delle ammende, in presenza di motivi d'impugnazione ritenuti manifestamente inammissibili e con profili di colpa del ricorrente
Giurisprudenza (Sez. 5, n. 1925 del 26/09/2018 e altre pronunce richiamate)
Principio interpretativo: la bancarotta fraudolenta documentale è integrata non solo quando la ricostruzione patrimoniale è impossibile, ma anche quando è resa eccessivamente difficoltosa da modalità di tenuta delle scritture tali da ostacolare gli accertamenti e richiedere particolari diligenze per la ricostruzione; il dolo può essere desunto dall'entità e dalla rilevanza delle omissioni documentali
Massime di principio
- La bancarotta fraudolenta documentale può sussistere anche se la ricostruzione del patrimonio è soltanto particolarmente difficoltosa, non necessariamente impossibile: bisogna valutare se le difficoltà siano superabili solo con "particolare diligenza".
- Per accertare il dolo nella bancarotta documentale, il giudice può desumerlo dall'entità e dalla qualità delle omissioni e delle carenze documentali segnalate dal curatore; circostanze personali (es. malattia) non escludono automaticamente il dolo se le omissioni sono gravi.
- In materia di distrazione di beni o di somme, la mera riconciliazione contabile o la presenza di bonifici non è di per sé risolutiva: è necessario valutare il contenuto complessivo della prova, la tempistica dei movimenti e la riferibilità delle somme alle operazioni contestate.
- In Cassazione non è consentito un nuovo apprezzamento del merito dei fatti: i ricorsi devono sollevare questioni di diritto specifiche o evidenziare travisamenti della prova; le censure che chiedono semplicemente una rivalutazione degli elementi probatori sono inammissibili.
- La causale del bonifico non è prova esclusiva del rapporto sottostante: può essere un elemento da valutare insieme ad altri indizi documentali e temporali per dimostrare l'esistenza di una distrazione o di un riversamento legittimo.
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