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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14861/2024 del 10/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato l'istanza di applicazione della circostanza attenuante della "lieve entità" (richiamata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 120/2023) rispetto alla condanna per estorsione (in continuazione con furto). Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. e del principio costituzionale di cui all'art. 27 Cost., sostenendo che il giudice dell'esecuzione abbia motivato in modo contraddittorio rispetto alle valutazioni compiute in sede di cognizione (dove erano state riconosciute attenuanti generiche) e che l'ordinanza sia affetta da manifesta illogicità e carenza di motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente applicato i principi di diritto applicabili dopo la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 629 c.p., valutando discrezionalmente i parametri degli artt. 132 e 133 c.p. sulla base degli elementi già acquisiti con giudicato. Il Tribunale aveva esaminato il fatto nella sua globalità (furto subito pochi istanti prima dell'estorsione, commissione da parte di più persone, modalità e tenacia dell'azione) e aveva motivato che, anche se fosse riconosciuta l'attenuante invocata, questa non avrebbe prevalso, né avrebbe prodotto un beneficio concreto rispetto all'aggravante delle più persone riunite. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 629 cod. pen. (previgente formulazione sul reato di estorsione)

    Corte cost., sent. 15/06/2023, n. 120

    La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della norma nella parte in cui non prevedeva la diminuzione della pena fino a un terzo quando il fatto risulta di lieve entità; in seguito alla declaratoria il giudice dell'esecuzione può essere adito per chiedere l'applicazione dell'attenuante e la rideterminazione della pena nei limiti del giudicato.

  • art. 132 cod. pen.

    Il giudice, nel rideterminare la pena, deve considerare i parametri stabiliti da quest'articolo (pena edittale, circostanze aggravanti e attenuanti, ecc.) e operare una valutazione discrezionale basata sui fatti coperti dal giudicato.

  • art. 133 cod. pen.

    Fornisce i criteri per la determinazione della pena: il giudice dell'esecuzione deve applicare tali criteri nel valutare la rilevanza e la maggiore o minore gravità delle circostanze attenuanti e aggravanti già accertate con giudicato.

  • art. 27 Cost.

    Principi costituzionali invocati dal ricorrente in tema di funzione rieducativa della pena e proporzionalità; la Corte ha ritenuto che la valutazione del giudice dell'esecuzione fosse coerente con i principi costituzionali applicabili.

  • Sez. U, Sentenza n. 42858 del 29/05/2014 (Gatto)

    Principio secondo cui, dopo declaratoria di incostituzionalità incidenza sulla commisurazione della pena, il giudice dell'esecuzione deve rideterminare la pena a favore del condannato se la pena non è stata interamente eseguita, nel rispetto dei limiti del giudicato e della successione delle leggi penali nel tempo.

  • Sez. 1, Sentenza n. 5973 del 04/12/2014 (Ciriello)

    Conferma che il giudice dell'esecuzione è tenuto a compiere una valutazione sulla sussistenza della circostanza attenuante nei limiti delle risultanze acquisite e degli apprezzamenti già operati nel giudizio di cognizione.

  • Sez. 2, Sentenza n. 31543 del 08/06/2017 (Pennelli)

    Principio secondo cui il giudizio comparativo tra circostanze attenuanti e aggravanti è discrezionale; il sindacato di legittimità è precluso salvo motivazione assente o illogica e la motivazione che giustifichi l'equivalenza è sufficiente quando mira ad assicurare l'adeguatezza della pena concreta.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in relazione alla quantificazione equitativa della somma da versare alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile.

Massime di principio

  • Dopo una declaratoria di incostituzionalità che introduce la possibilità dell'attenuante per "lieve entità", il condannato può adire il giudice dell'esecuzione per chiedere la rideterminazione della pena; il giudice ha poteri di valutazione discrezionale ma deve attenersi ai limiti del giudicato e ai parametri degli artt. 132 e 133 c.p.
  • Nella valutazione dell'attenuante per lieve entità il giudice deve esaminare la fattispecie nella sua globalità: mezzi, modalità, circostanze dell'azione e l'eventuale tenuità del danno o del pericolo, anche tenendo conto di reati connessi contestualmente (es. furto + estorsione) e della partecipazione di più persone.
  • Se esistono aggravanti pregne (es. più persone riunite, recidiva, comportamento processuale negativo), anche il riconoscimento dell'attenuante potrebbe non determinare alcun beneficio concreto se, nel bilanciamento, l'aggravante prevale o rende equivalenti le circostanze.
  • Il sindacato di legittimità sulla motivazione del giudice dell'esecuzione è limitato: l'impugnazione può prosperare solo in presenza di motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica; la mera diversa valutazione dei fatti non è sufficiente.
  • Il ricorrente deve documentare compiutamente la rilevanza della lieve entità: non basta la modica entità della somma richiesta se il contesto dimostra particolare perseveranza o modalità dell'azione aggravanti.
  • In caso di ricorso inammissibile il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a sanzioni pecuniarie (es. versamento alla Cassa delle ammende) salvo giustificazioni sull'assenza di colpa nella proposizione del ricorso.

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