Cassazione Penale, Sentenza n. 25881/2024 del 03/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva confermato, in parte, il sequestro preventivo disposto dal G.I.P. finalizzato alla confisca del profitto di reati tributari ascritti ad Angelo Galafati. La ricorrente, terza interessata, deduceva violazione dell'art. 292 c.p.p. e carenza motivazionale del Tribunale, lamentando che quest'ultimo si era sostituito al G.I.P. e non aveva valutato elementi prodotti dalla difesa (fra cui una sentenza di proscioglimento del G.U.P. del 17/02/2023), e contestava inoltre la motivazione circa il periculum in mora (argomentazione ritenuta generica e basata sul mero decorso del tempo e sul rischio di dispersione delle garanzie).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha richiamato il principio per cui il ricorso in cassazione avverso ordinanze in materia di sequestro (art. 325 c.p.p.) è consentito solo per violazione di legge o per vizi motivazionali talmente radicali da rendere privo dei requisiti minimi l'apparato argomentativo; non è invece competente a sindacare, con questo rimedio, la cosiddetta illogicità manifesta della motivazione che è rimessa al motivo di cui alla lett. e) dell'art. 606 c.p.p. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del Riesame avesse fornito motivazioni adeguate sia in ordine alla riconducibilità dei beni a Galafati (società ritenuta mero schermo, elementi bancari, perquisizione e documentazione) sia in ordine al periculum in mora (assenza di liquidità, discrepanza fra valore beni e importo evasione, e trasferimenti intervenuti dopo notifica del sequestro). Ha inoltre osservato l'insufficiente autosufficienza del ricorso in relazione alla sentenza di proscioglimento richiamata, non allegandone i passaggi motivazionali rilevanti. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata alle spese processuali (ex art. 616 c.p.p.) e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Decreto legislativo n. 74 del 2000 (reati tributari)
Articoli 5 e 10-bis indicati come norme incriminatrici i cui profitti sono stati oggetto del sequestro preventivo; utilizzati come parametro sostanziale per la misura ablativa.
Richiamato dalla difesa per censurare la motivazione del Tribunale (vizio di sostituzione motivazionale con l'ordinanza genetica); la Corte ha ritenuto che non ricorra violazione di legge né mancanza totale di motivazione.
Stabilisce i limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione avverso ordinanze in materia di sequestro: ammesso solo per violazione di legge o per motivazione del tutto carente.
La Corte evidenzia che l'illogicità manifesta della motivazione deve essere dedotta con il motivo specifico di cui alla lett. e) dell'art. 606 c.p.p., non con il ricorso avverso ordinanze di sequestro ex art. 325.
Prevede l'onere delle spese a carico della parte soccombente; applicato per condannare la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in Cassazione.
Sentenza Corte Costituzionale n. 175 del 2022
Richiamata nel procedimento di merito (ha inciso sulla parziale annullamento del decreto G.I.P. dal Tribunale del Riesame in relazione agli artt. 10-bis), ma non è il fulcro della valutazione in Cassazione sull'ammissibilità del ricorso.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata solo ai fini della valutazione sulla condanna alla Cassa delle ammende e sulla mancanza di colpa nella proposizione del ricorso.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 2, n. 18951/2017; Sez. Un., n. 5876/2004)
Principi di diritto consolidati sulla portata dell'impugnazione in Cassazione contro ordinanze di sequestro e sui limiti del sindacato sulla motivazione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso ordinanze in materia di sequestro preventive/probatorie (art. 325 c.p.p.) è ammesso soltanto per violazione di legge o per motivazione talmente carente da essere priva dei minimi requisiti di coerenza, completezza e ragionevolezza; le critiche di mera illogicità devono essere formulate con il motivo di cui alla lett. e) dell'art. 606 c.p.p.
- Per contestare la riconducibilità di beni intestati a una società a un soggetto (teoria del "mero schermo"), è necessario allegare e documentare con precisione elementi giustificativi (atti, motivazioni di sentenze, documenti contabili) nel ricorso; la mancata allegazione dei passaggi motivazionali invocati rende il motivo autosufficientemente debole.
- La valutazione del periculum in mora si fonda su elementi concreti atti a garantire la futura fruttuosità della confisca: insufficienza di liquidità, discrepanza fra valore dei beni e ammontare dell'evasione, trasferimenti o cessioni intervenute dopo la notifica del sequestro sono indici rilevanti che possono legittimare la misura.
- Le censure che attengono al merito probatorio e alla valutazione degli elementi investigativi (es. ruolo effettivo dell'amministratore, disponibilità effettiva di conti e beni) vanno sviluppate nel contraddittorio e nella fase dibattimentale; la Cassazione non è il luogo per rinnovare giudizi di fatto salvo vizio di legge o mancanza totale di motivazione.
- Se si fa riferimento a decisioni giurisdizionali favorevoli (es. proscioglimento), è indispensabile allegarne e riportarne i passaggi motivazionali rilevanti per consentire alla Corte di verificarne l'attualità e la pertinenza rispetto alla controversia sul sequestro.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25862/2024 del 03/07/2024
- Sentenza penale · 3 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25864/2024 del 03/07/2024
- Sentenza penale · 3 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25865/2024 del 03/07/2024
- Sentenza penale · 3 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25867/2024 del 03/07/2024
- Sentenza penale · 3 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25868/2024 del 03/07/2024
- Sentenza penale · 3 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25869/2024 del 03/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →