Cassazione Penale, Sentenza n. 5972/2024 del 09/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il pubblico ministero ha impugnato l'ordinanza del GUP del Tribunale di Roma del 09/06/2023 per abnormità. L'ordinanza aveva disposto l'espletamento di una "consulenza tecnica" (indicando 180 giorni) e la restituzione degli atti al PM, ritenendo incomplete le indagini e rinviando l'udienza. Il PM ha sostenuto che il provvedimento avrebbe determinato una indebita regressione del procedimento, fosse fuori dall'ordinamento e non fosse inquadrabile nell'art. 421-bis c.p.p., non essendo richiamata la norma né indicate puntualmente le ulteriori indagini da compiere, e che eventualmente sarebbe dovuto ricorrersi all'art. 422 c.p.p. per ordinare una perizia.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che l'ordinanza impugnata abbia concretamente applicato lo schema previsto dall'art. 421-bis c.p.p. (individuazione di incompletezza delle indagini, indicazione di ulteriori indagini, fissazione di un termine e rinvio a udienza), benché la norma non fosse espressamente citata. Eventuali carenze esplicative del provvedimento sono considerate difetto formale non idoneo a configurare abnormità; il precedente citato dal PM è anteriore all'introduzione dell'art. 421-bis e quindi non conforme al quadro normativo attuale.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto che il GUP abbia sostanzialmente applicato lo schema di questa norma: dichiarare le indagini incomplete, indicare ulteriori indagini da svolgere, fissare un termine per l'espletamento e rinviare l'udienza, anche in assenza di un richiamo espresso alla disposizione.
Richiamato dal ricorrente come strumento alternativo (per l'ordinanza di perizia). La Corte non ha escluso che il giudice potesse usare lo strumento della perizia, ma ha ritenuto comunque corretto l'inquadramento dell'atto nel più specifico schema dell'art. 421-bis.
Norma che ha introdotto nel codice di rito l'art. 421-bis; la Corte osserva che il precedente citato dal PM (1994) è anteriore a questa modifica normativa e perciò non risolutivo.
Giurisprudenza richiamata: Sez. 5, n. 816 dell'11/02/1994 (RV 196574)
Il ricorso del PM si fondava su tale precedente per sostenere l'abnormità; la Corte precisa che quel precedente è anteriore all'introduzione dell'art. 421-bis e quindi non implica automaticamente l'illegittimità dell'odierno provvedimento.
Massime di principio
- Se il GUP dispone ulteriori attività istruttorie indicando incompletezza delle indagini, fissando attività da svolgere, un termine e la data di udienza, il provvedimento rientra nello schema dell'art. 421-bis anche se la norma non è espressamente richiamata.
- La mancanza di un richiamo formale alla norma applicata non rende automaticamente il provvedimento "abnorme"; rileva la sostanza e la struttura funzionale dell'atto.
- Difetti esplicativi o carenze nella motivazione circa le attività da svolgere possono costituire un vizio formale, ma non sono necessariamente rimediabili con un ricorso per eccesso di potere per abnormità se non esiste un rimedio impugnatorio specifico.
- Quando è necessario un approfondimento tecnico, il giudice può valutare se inquadrare l'atto come indicazione di indagini integrative ai sensi dell'art. 421-bis o come ordinanza di perizia ai sensi dell'art. 422; la scelta va valutata in concreto e può essere sindacata in base alla sostanza più che alla forma.
- Nelle situazioni simili, il PM che ritenga illegittimo il provvedimento dovrebbe valutare i rimedi processuali disponibili (es. impugnazioni specifiche nell'ambito del procedimento) e segnalare tempestivamente eventuali carenze, fornendo argomentazioni sulle conseguenze concrete del vizio procedurale.
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