Cassazione Penale, Ordinanza n. 37150/2025 del 13/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha qualificato l'impugnazione proposta dalla persona offesa come reclamo ex art. 410-bis c.p.p. e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Pescara per il prosieguo. Non ha esaminato nel merito la censura relativa alla diffamazione, limitandosi a correggere il mezzo di impugnazione e l'organo competente a deciderlo.
Esito
Favorevole al ricorrente (persona offesa)
La controversia
Il procedimento traeva origine da una notizia di reato per diffamazione nei confronti di due indagati. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara, con ordinanza del 1° luglio 2025, aveva disposto l'archiviazione rigettando l'opposizione della persona offesa. Quest'ultima ha proposto ricorso per cassazione deducendo erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 595 c.p., sostenendo che il giudice dell'archiviazione avesse violato il principio di verità e continenza. La Corte ha però rilevato che il rimedio corretto, nei casi di nullità dell'archiviazione disciplinati dall'art. 410-bis c.p.p., è il reclamo al tribunale in composizione monocratica, non il ricorso per cassazione; pertanto ha riqualificato l'impugnazione e ha disposto la trasmissione degli atti al giudice competente.
Norme richiamate
richiamato come norma incriminatrice del delitto oggetto del procedimento, ma non esaminato nel merito
nullità del provvedimento di archiviazione
disciplina le ipotesi di nullità del decreto e dell'ordinanza di archiviazione e individua il reclamo quale rimedio esperibile nei casi previsti dai commi 1 e 2
richiamato con riferimento agli avvisi e ai termini il cui mancato rispetto può determinare la nullità del decreto di archiviazione
richiamato con riferimento all'avviso previsto dal comma 1-bis, la cui omissione rileva ai fini della nullità del decreto di archiviazione
solo nei casi previsti dall'articolo 127, comma 5
indicato come parametro che delimita i casi di nullità dell'ordinanza di archiviazione
l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che l'ha proposta
consente la riqualificazione dell'impugnazione proposta con una denominazione errata e la trasmissione degli atti al giudice competente
richiamato per la disciplina dell'opposizione alla richiesta di archiviazione
Massime di principio
- Quando l'impugnazione avverso un provvedimento di archiviazione è proposta con il nomen iuris errato, il giudice deve verificare la sua effettiva qualificazione sostanziale e, se necessario, riqualificarla come reclamo ai sensi dell'art. 410-bis c.p.p.
- Nei casi di nullità del provvedimento di archiviazione previsti dall'art. 410-bis c.p.p., il rimedio esperibile è il reclamo al tribunale in composizione monocratica, da proporre nel termine di legge, e non il ricorso per cassazione.
- La qualificazione dell'impugnazione non dipende dalla denominazione attribuita dalla parte, poiché opera il principio di conservazione dell'atto di impugnazione e la sua ammissibilità va valutata in base al contenuto sostanziale dell'atto.
- Il giudice adito con un'impugnazione proposta dinanzi a un organo incompetente deve trasmettere gli atti al giudice competente, anziché dichiarare inammissibile l'atto per il solo errore di qualificazione.
- La Corte di cassazione, investita di un ricorso contro un'ordinanza di archiviazione in realtà censurabile con reclamo ex art. 410-bis c.p.p., non affronta il merito del reato presupposto ma corregge il percorso impugnatorio e individua il giudice competente.
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