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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32339/2022 del 02/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Lucioli era stato condannato per i reati di truffa (art. 640 c.p.) e falsificazione (art. 469 c.p.) per aver apposto timbri contraffatti dell'Agenzia delle Entrate attestanti la registrazione di due contratti di locazione mai avvenuta, percependo la somma di €799,00 quale provvigione. Ha proposto ricorso in Cassazione articolato in tre motivi: 1) contestazione dell'esistenza della truffa sostenendo che la somma fosse il compenso per l'intermediazione; 2) censura per il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 3) contestazione del trattamento sanzionatorio e del giudizio di comparazione ex art. 69 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero meri rilanci di censure di merito già esaminate e correttamente respinte dal giudice di merito. In particolare: la valutazione della falsificazione dei timbri e della natura truffaldina della condotta è riservata al giudice di merito e non suscettibile di sindacato in Cassazione se correttamente motivata; il diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis è stato motivato con riferimento alle modalità della condotta, al grado di colpevolezza e all'entità del danno; la determinazione della pena, prossima al minimo edittale, è stata ritenuta congrua e sufficientemente motivata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di €3000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen. (truffa)

    La falsificazione dei timbri, attestando una registrazione mai avvenuta e consentendo la percezione di una provvigione, integra gli elementi della truffa; la valutazione degli elementi costitutivi del reato è di competenza del giudice di merito.

  • art. 469 cod. pen.

    Rilevanza della falsificazione degli atti o timbri dell'Agenzia delle Entrate come fatto costitutivo della falsità contestata; la qualificazione della condotta come reato di falso è stata confermata dal giudice di merito.

  • art. 131-bis cod. pen. (esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto)

    Per ritenere applicabile la causa di non punibilità è richiesta una valutazione complessa e congiunta di modalità, grado di colpevolezza e entità del danno: la Corte ha ritenuto che tali requisiti non ricorressero nel caso concreto.

  • art. 133 cod. pen. (criteri per la determinazione della pena)

    Il giudice di merito deve motivare l'uso dei criteri di cui all'art. 133; in sede di legittimità è sufficiente che la motivazione indichi gli elementi di rilievo che hanno portato alla scelta della pena.

  • art. 132 cod. pen. (determinazione della pena)

    Richiamata come principio direttivo nella valutazione della congruità della pena; la Corte ha ritenuto che la motivazione fosse conforme ai canoni previsti.

  • art. 62 n. 4 cod. pen. (attenuante)

    Il riconoscimento di un'attenuante per esiguità del danno non implica automaticamente il riconoscimento della non punibilità per tenuità del fatto: i parametri valutativi sono distinti e articolati.

  • art. 69 cod. pen. (giudizio di comparazione tra circostanze)

    Il giudizio di comparazione è discrezionale e di merito; la Corte di Cassazione può sindacarlo solo se la motivazione è manifestamente illogica o arbitraria, il che non si è verificato nel caso.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina la valutazione di merito sulle prove o l'attendibilità dei testimoni se la motivazione del giudice di merito è coerente e logica.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis richiede una valutazione complessiva e articolata (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno): non basta l'esiguità della somma percepita.
  • La falsificazione di documenti o timbri che consenta di ottenere un vantaggio economico può integrare sia il reato di falso sia la truffa se tale falsificazione è funzionale all'inganno e al conseguimento dell'ingiusto profitto.
  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito; in Cassazione la censura sulla congruità della pena è ammissibile solo se emerge un vizio di motivazione, arbitrarietà o illogicità.
  • Il riconoscimento di un'attenuante collegata all'esiguità del danno non equivale automaticamente al riconoscimento della non punibilità per tenuità del fatto: si tratta di valutazioni distinte.

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