Cassazione Penale, Sentenza n. 32339/2022 del 02/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Lucioli era stato condannato per i reati di truffa (art. 640 c.p.) e falsificazione (art. 469 c.p.) per aver apposto timbri contraffatti dell'Agenzia delle Entrate attestanti la registrazione di due contratti di locazione mai avvenuta, percependo la somma di €799,00 quale provvigione. Ha proposto ricorso in Cassazione articolato in tre motivi: 1) contestazione dell'esistenza della truffa sostenendo che la somma fosse il compenso per l'intermediazione; 2) censura per il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 3) contestazione del trattamento sanzionatorio e del giudizio di comparazione ex art. 69 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero meri rilanci di censure di merito già esaminate e correttamente respinte dal giudice di merito. In particolare: la valutazione della falsificazione dei timbri e della natura truffaldina della condotta è riservata al giudice di merito e non suscettibile di sindacato in Cassazione se correttamente motivata; il diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis è stato motivato con riferimento alle modalità della condotta, al grado di colpevolezza e all'entità del danno; la determinazione della pena, prossima al minimo edittale, è stata ritenuta congrua e sufficientemente motivata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di €3000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
La falsificazione dei timbri, attestando una registrazione mai avvenuta e consentendo la percezione di una provvigione, integra gli elementi della truffa; la valutazione degli elementi costitutivi del reato è di competenza del giudice di merito.
Rilevanza della falsificazione degli atti o timbri dell'Agenzia delle Entrate come fatto costitutivo della falsità contestata; la qualificazione della condotta come reato di falso è stata confermata dal giudice di merito.
art. 131-bis cod. pen. (esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto)
Per ritenere applicabile la causa di non punibilità è richiesta una valutazione complessa e congiunta di modalità, grado di colpevolezza e entità del danno: la Corte ha ritenuto che tali requisiti non ricorressero nel caso concreto.
art. 133 cod. pen. (criteri per la determinazione della pena)
Il giudice di merito deve motivare l'uso dei criteri di cui all'art. 133; in sede di legittimità è sufficiente che la motivazione indichi gli elementi di rilievo che hanno portato alla scelta della pena.
art. 132 cod. pen. (determinazione della pena)
Richiamata come principio direttivo nella valutazione della congruità della pena; la Corte ha ritenuto che la motivazione fosse conforme ai canoni previsti.
art. 62 n. 4 cod. pen. (attenuante)
Il riconoscimento di un'attenuante per esiguità del danno non implica automaticamente il riconoscimento della non punibilità per tenuità del fatto: i parametri valutativi sono distinti e articolati.
art. 69 cod. pen. (giudizio di comparazione tra circostanze)
Il giudizio di comparazione è discrezionale e di merito; la Corte di Cassazione può sindacarlo solo se la motivazione è manifestamente illogica o arbitraria, il che non si è verificato nel caso.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina la valutazione di merito sulle prove o l'attendibilità dei testimoni se la motivazione del giudice di merito è coerente e logica.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis richiede una valutazione complessiva e articolata (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno): non basta l'esiguità della somma percepita.
- La falsificazione di documenti o timbri che consenta di ottenere un vantaggio economico può integrare sia il reato di falso sia la truffa se tale falsificazione è funzionale all'inganno e al conseguimento dell'ingiusto profitto.
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito; in Cassazione la censura sulla congruità della pena è ammissibile solo se emerge un vizio di motivazione, arbitrarietà o illogicità.
- Il riconoscimento di un'attenuante collegata all'esiguità del danno non equivale automaticamente al riconoscimento della non punibilità per tenuità del fatto: si tratta di valutazioni distinte.
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