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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05836/2026 del 12/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (indagati)

La controversia

La parte offesa, già costituita parte civile, ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del Tribunale che aveva respinto il reclamo ex art. 410-bis c.p.p. avverso il provvedimento di archiviazione. Ha dedotto l'abnormità, in senso funzionale e strutturale, del decreto del Tribunale, sostenendo che il procedimento fosse stato definito in suo danno senza riconoscerle alcuna forma di partecipazione e senza notifica del decreto di archiviazione. Ha inoltre sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 408, comma 2, c.p.p., nella parte in cui non prevedrebbe adeguate garanzie partecipative o informative per la persona offesa costituite parte civile.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi, osservando che non risultava agli atti alcuna dichiarazione espressa e formale della parte civile diretta a essere informata dell'eventuale archiviazione; tale volontà non può desumersi implicitamente dalla sola costituzione di parte civile. Ha inoltre ritenuto le censure di costituzionalità meramente assertive e comunque rimesse alla discrezionalità del legislatore. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 410-bis c.p.p.

    norma richiamata come base del reclamo avverso la richiesta/provvedimento di archiviazione; il ricorso censurava il rigetto del reclamo.

  • art. 408, comma 2, c.p.p.

    norma oggetto di questione di legittimità costituzionale; la Corte ha ritenuto le censure generiche e attinenti a scelte discrezionali del legislatore.

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende, conseguente alla declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • La sola costituzione di parte civile non equivale a una dichiarazione espressa e formale di volontà di ricevere l'avviso dell'eventuale archiviazione: l'informazione deve essere richiesta in modo esplicito.
  • In sede di legittimità non è censurabile, se sorretto da motivazione congrua e non illogica, il provvedimento che esclude la sussistenza del diritto all'avviso in assenza di una formale richiesta della persona offesa.
  • Le censure di illegittimità costituzionale che si risolvano in affermazioni di principio, senza una concreta dimostrazione del vulnus normativo, sono inidonee a fondare l'accoglimento del ricorso.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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