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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36393/2025 del 07/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che le censure fossero meramente rivalutative e volte a proporre una non consentita rilettura degli elementi di fatto posti a base dell'ordinanza impugnata, la quale era sorretta da motivazione congrua. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con cui il Tribunale, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva rigettato la richiesta di applicazione della continuazione tra reati già giudicati con due sentenze irrevocabili di condanna. La difesa ha sostenuto che il giudice dell'esecuzione non avrebbe correttamente valutato l'unicità del disegno criminoso: in particolare, ha dedotto che anche i reati oggetto della seconda sentenza, pur contestati come commessi a Bologna, sarebbero iniziati a Napoli, dove le banconote false sarebbero state prodotte, e che non sussisterebbe neppure un difetto di contiguità temporale, poiché il reato della prima sentenza sarebbe stato contestato come condotta in atto. La Corte rileva che il ricorso mira sostanzialmente a una rivalutazione del fatto e a una diversa lettura degli elementi già apprezzati dal giudice dell'esecuzione.

Norme richiamate

  • art. 671 c.p.p.

    richiamato implicitamente come disciplina dell'applicazione della continuazione in executivis; la decisione ribadisce che l'accertamento dell'unicità del disegno criminoso è questione di fatto rimessa al giudice di merito e censurabile in cassazione solo per difetto di motivazione

  • art. 616 c.p.p.

    richiamato implicitamente quale base della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • In tema di continuazione in sede esecutiva, la verifica dell'unicità del disegno criminoso è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo se la motivazione sia mancante, apparente o manifestamente illogica.
  • Non è consentito in sede di legittimità sollecitare una nuova lettura degli elementi fattuali già valutati dal giudice dell'esecuzione, quando la decisione impugnata sia sorretta da motivazione congrua.
  • La mera omogeneità tipologica dei reati non basta, di per sé sola, a fondare la continuazione, potendo il giudice negarla valorizzando l'assenza di contiguità cronologica, geografica e soggettiva tra i fatti.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si traduce in una richiesta di rivalutazione del merito senza confrontarsi con la ratio decidendi dell'ordinanza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContinuazione
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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