Cassazione Penale, Sentenza n. 16282/2023 del 17/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di Napoli del 24/06/2022 su rilievi diversi: VISCIANO contestava l'erronea applicazione degli artt. 133 e 81 c.p. e la carenza di motivazione nella determinazione della pena base per il reato di ricettazione (pena fissata in anni sei) e chiedeva che fossero rispettati i principi indicati dalla Cassazione in sede di annullamento in ordine alla distinta motivazione degli aumenti per i reati satellite; VENDITTO deduceva due motivi principali: (1) inosservanza ed errata applicazione delle norme sulla determinazione della pena e carenza/contraddittorietà della motivazione in violazione dell'art. 606 c.p.p. in relazione all'art. 133 c.p.; (2) che l'impugnazione favorevole del coimputato avrebbe dovuto estendersi automaticamente alla sua posizione ai sensi dell'art. 587 c.p.p.; inoltre propose motivi aggiunti chiedendo il riconoscimento delle circostanze generiche per la collaborazione e il percorso rieducativo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di entrambi i ricorrenti. Per VISCIANO il motivo è stato ritenuto inammissibile perché la Corte territoriale aveva correttamente applicato i principi della sentenza di rinvio distinguendo le ragioni dell'aumento della pena per i reati satellite; per VENDITTO il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità, il secondo è stato ritenuto manifestamente infondato poiché la questione ritenuta rilevante in cassazione riguardava aspetti personali relativi alla motivazione per i reati satellite e quindi non si estendeva automaticamente alla posizione del coimputato; i motivi aggiunti di VENDITTO sono stati dichiarati inammissibili perché estranei al perimetro del rinvio. Entrambi i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma sulla determinazione della pena base: la Corte ha valutato la correttezza della determinazione della pena e ha ritenuto che la Corte d'appello si sia uniformata ai criteri previsti per motivare la pena
Principi sul cumulo e proporzione delle pene: la motivazione richiesta per gli aumenti nelle ipotesi di continuazione deve garantire il rispetto del rapporto di proporzione e dei limiti di cumulo
art. 416-bis, primo comma, c.p.
Aggravante mafiosa: la Corte ha valutato l'effetto dell'aggravante sulla determinazione degli aumenti di pena, ritenendo legittima l'identità dell'aumento per pena detentiva e pecuniaria nella fattispecie quando previsto
Regola sull'estensione dell'impugnazione del coimputato: la Corte ha affermato che l'estensione non opera automaticamente quando la questione accolta in favore del coimputato abbia carattere personale e non sia stata specificamente impugnata
art. 606, primo comma, lett. b), c) ed e) c.p.p.
Motivi di ricorso per vizio della motivazione e violazione di legge: invocati dai ricorrenti, la Corte ne ha rilevato la genericità o la non idoneità a far valere censure rilevanti nel perimetro del rinvio
Previsione della condanna alle spese per ricorsi manifestamente infondati o inammissibili: applicata con condanna al pagamento delle spese e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende
Sez. U, n. 47127 del 24 giugno 2021 (Pizzone)
Principio stabilito in tema di reato continuato: il giudice deve calcolare e motivare distintamente l'aumento di pena per ciascun reato satellite, con grado di motivazione commisurato all'entità dell'aumento per garantire proporzione e evitare cumulo surrettizio
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000
Giurisprudenza richiamata in tema di responsabilità dei soggetti che propongono impugnazioni manifestamente infondate, utilizzata per giustificare l'addebito delle spese e della somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Dopo un annullamento con rinvio che indica principi specifici (es. Sez. U 47127/2021), il giudice di merito deve applicare e motivare esplicitamente quegli indirizzi, in particolare motivando distintamente gli aumenti per i reati satellite
- Motivi di ricorso formulati in modo generico o non specifico rispetto al perimetro del rinvio sono inammissibili: occorre precisazione puntuale della censura e riferimento alle parti del provvedimento impugnato
- L'estensione automatica dell'effetto favorevole dell'impugnazione del coimputato (art. 587 c.p.p.) non opera quando la questione accolta abbia natura essenzialmente personale e non sia stata dedotta specificamente per il coimputato
- I motivi aggiunti che esulano dal perimetro oggettivo del rinvio sono inammissibili; le nuove richieste devono rimanere entro i limiti indicati dalla Cassazione in sede di annullamento
- In caso di ricorsi manifestamente infondati o inammissibili il giudice può condannare alle spese e imporre il versamento alla Cassa delle ammende, con possibile responsabilità per la parte che propone l'impugnazione
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