Cassazione Penale, Ordinanza n. 23884/2026 del 26/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Napoli aveva confermato la condanna dell'imputato alla pena di anni due e mesi due di reclusione e 1.000 euro di multa per la detenzione di un'arma con matricola abrasa e per la ricettazione della medesima arma. Contro tale decisione l'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: con il primo ha dedotto travisamento della prova, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe male interpretato le conclusioni del consulente tecnico, il quale aveva ritenuto necessario svolgere prove balistiche per accertare la potenzialità offensiva dell'arma; con il secondo ha censurato il vizio di motivazione in punto di mancata concessione delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto insussistente il dedotto travisamento della prova, osservando che, per come riportato nella sentenza impugnata, le conclusioni del consulente tecnico non escludevano la potenzialità offensiva dell'arma, ma indicavano solo la necessità di prove di fuoco come conferma di un presupposto già desumibile dalle caratteristiche strutturali e meccaniche dell'arma stessa. Ha poi giudicato manifestamente infondato il motivo sulle attenuanti generiche, perché in contrasto con la motivazione della sentenza impugnata che aveva espressamente spiegato le ragioni del diniego. All'inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ricorrendone i presupposti, di una somma in favore della cassa delle ammende
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
richiamata per escludere la sanzione pecuniaria solo quando emerga che la parte abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- Il travisamento della prova non sussiste quando la doglianza si risolva in una lettura diversa di risultanze tecnico-peritali che, nel provvedimento impugnato, sono state utilizzate solo come conferma di un dato già desumibile da elementi strutturali o meccanici del bene oggetto di accertamento.
- La censura di vizio di motivazione sulle attenuanti generiche è manifestamente infondata quando la sentenza impugnata dà conto, in modo espresso e non meramente apparente, delle ragioni del diniego.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per evidenza dei motivi, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
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