Cassazione Civile, Ordinanza n. 283/2018 del 09/01/2018
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (cliente)
La controversia
L’avvocato aveva chiesto al Tribunale di Napoli, con rito ex art. 702-bis c.p.c., il pagamento di euro 6.999,15 per l’attività professionale prestata nel giudizio civile promosso dal cliente contro una cooperativa edilizia. Il cliente era rimasto contumace e il Tribunale, con ordinanza depositata il 21 novembre 2013, lo aveva condannato a pagare euro 696,30 per spese, euro 1.337,80 per diritti ed euro 4.187,12 per onorario, oltre accessori di legge. Con un unico motivo di ricorso, il cliente denunciava, ai sensi degli artt. 156, 157, 161 e 163, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., la nullità del procedimento e dell’ordinanza: la copia autentica del ricorso introduttivo che gli era stata notificata era incompleta e priva della seconda e della quarta pagina. Secondo la censura, mancavano parti determinanti dell’esposizione dei fatti e degli elementi posti a fondamento della domanda, le conclusioni e le richieste, nonché l’avvertimento prescritto dall’art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c.; ciò aveva reso incerti la causa petendi e il petitum e viziato la vocatio in ius, determinando la contumacia e pregiudicando il diritto di difesa. Il resistente aveva eccepito l’inammissibilità del ricorso per omessa indicazione degli atti e documenti e per genericità della censura.
La decisione
La Corte ha respinto le eccezioni preliminari di inammissibilità: il ricorso indicava il documento decisivo e descriveva con sufficiente precisione il vizio processuale dedotto, che richiedeva la verifica degli atti. Dal confronto tra la copia autentica notificata al ricorrente e quella completa prodotta dal resistente è emerso che la prima era priva di pagine contenenti elementi determinanti dell’edictio actionis e della vocatio in ius. La nullità va valutata sulla copia effettivamente notificata, poiché il destinatario può fare affidamento sull’atto consegnatogli. I vizi avevano leso il contraddittorio e il diritto di difesa; non essendo stato il Tribunale posto in condizione di rilevarli, il cliente poteva farli valere come motivo di gravame in cassazione contro l’ordinanza emessa in unico grado. La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassato l’ordinanza impugnata e rinviato al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, perché proceda nel merito previa rimessione in termini del ricorrente e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Ben può, allora, il ricorrente far valere la nullità de qua come mezzo di gravame nel ricorso per cassazione ex art. 360 n. 4 c.p.c. avverso l’ordinanza emessa in primo e unico grado.
Nel procedimento introdotto ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c., la nullità dell’atto introduttivo che abbia inciso sul contraddittorio può essere fatta valere con ricorso per cassazione contro l’ordinanza conclusiva, quando questa sia stata emessa in primo e unico grado.
In terzo luogo, non è stata inserita la parte dell’atto relativa all’avvertimento di cui all’art. 163, comma 3, n. 7 c.p.c., con relativa invalidità della vocatio in ius.
La mancanza, nella copia notificata dell’atto introduttivo, dell’avvertimento previsto dall’art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c. determina l’invalidità della vocatio in ius.
Poiché serventi alla tutela di interessi che trascendono una singola parte per attingere ai valori immanenti del processo civile, i vizi riscontrati producono una nullità che, ex art. 164, commi 4 e 5, c.p.c. se rilevata d’ufficio, avrebbe condotto, stante la mancata costituzione del Michelini dinanzi al Tribunale di Napoli, alla rinnovazione della citazione.
I vizi dell’atto introduttivo relativi all’edictio actionis e alla vocatio in ius, quando incidono sul contraddittorio e tutelano interessi processuali che trascendono la singola parte, producono la nullità prevista dall’art. 164 c.p.c.; se rilevati d’ufficio in caso di mancata costituzione del convenuto, comportano la rinnovazione dell’atto.
Ben può, allora, il ricorrente far valere la nullità de qua come mezzo di gravame nel ricorso per cassazione ex art. 360 n. 4 c.p.c. avverso l’ordinanza emessa in primo e unico grado.
La nullità processuale che ha pregiudicato il contraddittorio può essere denunciata in cassazione ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c. contro il provvedimento emesso in primo e unico grado.
Massime di principio
- La nullità dell’atto introduttivo deve essere valutata sulla base della copia autentica effettivamente notificata al destinatario, il quale può fare affidamento sul fatto che l’atto consegnatogli corrisponda integralmente a quello che si intendeva portare a sua conoscenza.
- L’omissione, nella copia notificata dell’atto introduttivo, di parti determinanti dell’esposizione dei fatti e degli elementi a fondamento della domanda può rendere incerta la causa petendi; l’omissione delle conclusioni e delle richieste può impedire l’individuazione del petitum. La mancanza dell’avvertimento prescritto incide inoltre sulla validità della vocatio in ius.
- Le omissioni che incidono sia sull’edictio actionis sia sulla vocatio in ius, quando pregiudicano il diritto di difesa e il contraddittorio, integrano nullità rilevabili d’ufficio e, in caso di mancata costituzione del convenuto, comportano la rinnovazione dell’atto introduttivo.
- Se il giudice di merito non ha potuto rilevare la nullità perché nel fascicolo era stata prodotta una copia completa dell’atto, il destinatario può denunciare il vizio in cassazione contro il provvedimento emesso in primo e unico grado, purché lo esponga con precisione e indichi gli atti necessari alla verifica.
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