Cassazione Civile, Ordinanza n. 1269/2018 del 19/01/2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (eredi)
La controversia
Il proprietario di un’automobile, viaggiando sul sedile posteriore, aveva consentito al fratello, privo di patente e in stato di ebbrezza, di guidare il veicolo. Durante un sorpasso il conducente aveva invaso la corsia opposta e si era scontrato con due veicoli; il proprietario era deceduto. I prossimi congiunti della vittima avevano chiesto il risarcimento al conducente e all’assicuratore, mentre la moglie e i figli del deceduto erano stati chiamati in causa anche dall’assicuratore, che aveva esercitato l’azione di rivalsa per quanto eventualmente pagato, invocando l’esclusione di copertura per guida da parte di conducente non abilitato o in stato di ebbrezza. I chiamati avevano eccepito di avere rinunciato all’eredità. Il Tribunale di Treviso aveva accolto la domanda risarcitoria e quella di rivalsa, ritenendo che la legge marocchina regolatrice della successione non consentisse la rinuncia. La Corte d’appello di Venezia aveva ridotto il risarcimento riconoscendo il concorso colposo della vittima nella misura del 70 per cento e aveva escluso dalla rivalsa gli interessi, ma aveva confermato la rivalsa sul capitale: aveva ritenuto che la tutela europea del passeggero-vittima non impedisse la rivalsa contro gli eredi del proprietario-assicurato e che, comunque, la rinuncia all’eredità effettuata in corso di causa non avesse effetto, essendo l’eredità già stata accettata tacitamente mediante precedenti condotte, tra cui le richieste risarcitorie formulate come eredi. Con il primo motivo, la ricorrente, anche per i figli, ha denunciato la violazione della L. n. 990 del 1969, art. 18, e delle direttive europee sull’assicurazione obbligatoria, sostenendo che il proprietario trasportato deve essere trattato come ogni altra vittima e non può essere privato del risarcimento, né direttamente né mediante rivalsa dell’assicuratore. Con il secondo motivo, subordinato, ha contestato l’accertamento della qualità di eredi, deducendo che la legge marocchina ammette la rinuncia e che una richiesta risarcitoria presentata tramite avvocato non integra accettazione tacita dell’eredità.
La decisione
La Cassazione ha accolto il primo motivo e dichiarato assorbito il secondo. Ha affermato che, ai fini del diritto al risarcimento nell’assicurazione obbligatoria, prevale la qualità di vittima-avente diritto al risarcimento su quella di proprietario-assicurato responsabile: il proprietario che al momento del sinistro viaggi come passeggero deve essere equiparato agli altri passeggeri, anche se aveva affidato la guida a una persona priva di patente e in stato di ebbrezza e ne era consapevole. Il suo eventuale concorso colposo può incidere sulla misura del risarcimento ai sensi dell’art. 1227 c.c., ma non giustifica l’automatica esclusione della copertura. Per la stessa ragione, l’assicuratore non può esercitare la rivalsa contro gli eredi del proprietario-vittima, poiché la rivalsa li priverebbe, in tutto o in parte, del risarcimento riconosciuto al loro dante causa. La Corte ha quindi cassato senza rinvio, limitatamente alla statuizione che aveva accolto la domanda di rivalsa contro la moglie e i figli, perché tale domanda non poteva essere proposta; sono rimaste ferme le altre statuizioni della sentenza d’appello. La compagnia è stata condannata a rimborsare ai ricorrenti le spese dei tre gradi, complessivamente liquidate in Euro 10.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi del giudizio di legittimità, oltre spese forfetarie del 15 per cento e accessori di legge.
Norme richiamate
L. n. 990 del 1969, art. 18
La prevalenza della qualità di vittima-avente diritto al risarcimento sulla qualità di assicurato-responsabile rileva anche in relazione alla legittimazione passiva all’azione di regresso, eventualmente attribuita dalle disposizioni nazionali alla compagnia assicurativa, in funzione di consentirle di ottenere dall’assicurato il rimborso di quanto eventualmente pagato alla vittima a titolo di risarcimento. Ne consegue che nei confronti dell’assicurato-proprietario non può essere esercitata tale azione allorchè egli sia anche passeggero-vittima del sinistro, posto che altrimenti gli verrebbe tolto per effetto del regresso quanto da lui conseguito per effetto del risarcimento;
La disposizione sulla rivalsa dell’assicuratore deve essere interpretata in conformità al diritto dell’Unione: non consente la rivalsa contro il proprietario-assicurato che sia anche passeggero-vittima, né contro i suoi eredi, se l’effetto sarebbe sottrarre il risarcimento dovuto alla vittima.
Direttiva 84/5/CEE
– nel sistema del diritto dell’Unione Europea, in tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli, ai fini del diritto ad ottenere il risarcimento dall’assicuratore, la qualità di vittima-avente diritto al risarcimento prevale su quella di assicurato-responsabile. Ne consegue che, allorchè esse qualità si concentrino sulla medesima persona, la prima prevale sulla seconda e deve pertanto riconoscersi all’assicurato il diritto ad essere risarcito dalla compagnia assicurativa, come se si tratti di qualsiasi altro passeggero vittima dell’incidente;
Le regole europee sull’assicurazione obbligatoria impongono di tutelare il passeggero-vittima anche quando sia proprietario e assicurato del veicolo; la sua corresponsabilità può incidere sulla quantificazione del risarcimento, ma non giustifica una sua esclusione automatica.
Direttiva 90/232/CEE
– l’esclusione della legittimazione passiva all’azione di regresso dell’assicurato-responsabile, che sia anche vittima del sinistro, vale anche nell’ipotesi in cui l’assicuratore intenda opporre la clausola di esclusione dalla copertura assicurativa fondata sul fatto che il veicolo era condotto da persona non abilitata o in stato di ebbrezza, residuando tale legittimazione soltanto nell’ipotesi in cui la vittima stessa fosse a conoscenza del fatto che il veicolo era stato rubato.
L’assicuratore non può utilizzare clausole relative alla guida da parte di persona non abilitata o in stato di ebbrezza per recuperare dal proprietario-vittima, o dai suoi eredi, quanto corrisposto a titolo di risarcimento; il testo indica come eccezione la consapevolezza della vittima che il veicolo fosse stato rubato.
art. 1227 c.c.
– il diritto alla copertura assicurativa dell’assicurato-proprietario del veicolo che abbia preso posto nel medesimo come passeggero, non può essere escluso in ragione della sua corresponsabilità nella causazione del danno, salva, ovviamente, la necessità di tenere conto del suo eventuale concorrente comportamento colposo in funzione della diminuzione del risarcimento, ai sensi dell’art. 1227 c.c.;
La corresponsabilità colposa del proprietario trasportato non elimina il diritto alla copertura, ma può determinare una riduzione del risarcimento.
art. 2054, comma 3, c.c.
In applicazione dei predetti principi, la Corte territoriale, precisamente, avuto riguardo alla duplice qualità del defunto E.M.A. quale proprietario-assicurato (e dunque responsabile in solido con il conducente ex art. 2054 c.c., comma 3) e quale vittima-avente diritto al risarcimento, avrebbe dovuto ritenere prevalente quest’ultima qualità sulla prima ed avrebbe dovuto conseguentemente riconoscere il diritto dei suoi eredi a non essere privati totalmente o parzialmente del risarcimento loro dovuto dalla compagnia assicurativa, non assumendo rilievo, in senso contrario, la circostanza che il loro dante causa fosse consapevole di avere affidato la guida del veicolo ad una persona che si trovava in stato di ebbrezza ed era priva di abilitazione.
La responsabilità solidale del proprietario prevista dalla disposizione non prevale, ai fini della copertura assicurativa, sulla sua distinta qualità di passeggero-vittima avente diritto al risarcimento.
D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 129
3.8. L’esattezza della predetta interpretazione, infine, trova conferma nel disposto del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 129 ai sensi del quale non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro, mentre a tali benefici, per quanto concerne il danno alla persona, ha diritto anche il proprietario-responsabile ex art. 2054 c.c., comma 3, il cui diritto al risarcimento, ove cumuli in sè la qualità di vittima dell’incidente perchè trasportato sul veicolo condotto da altri al momento dello stesso, non può dunque essere compromesso per effetto dell’esercizio, nei suoi confronti, dell’azione di rivalsa.
Ai fini dei benefici dell’assicurazione obbligatoria, l’esclusione riguarda il conducente responsabile; il proprietario responsabile che sia trasportato e vittima conserva il diritto al risarcimento, che non può essere neutralizzato mediante rivalsa.
art. 11 Cost.
Infatti, per effetto della preminenza del diritto dell’Unione Europea (il cui fondamento va rinvenuto nell’art. 11 Cost.), le norme poste dalle fonti di tale ordinamento acquistano efficacia obbligatoria diretta nell’ordinamento interno e il giudice nazionale deve verificare d’ufficio la compatibilità delle regole del diritto interno con quelle del diritto comunitario, procedendo, in primo luogo, ad interpretare le prime in conformità alle seconde (eventualmente previa proposizione del rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE) e, in secondo luogo, ove l’interpretazione conforme non sia possibile, alla diretta applicazione della norma Europea con contestuale disapplicazione della norma nazionale contrastante (tra le tante, Corte Cost. 19 aprile 1985, n. 113; Corte Cost. 8 aprile 1991, n. 168; Corte Cost. 12 maggio 2010, n. 227; in tema, da ultimo, Cass. 29/09/2017, n. 22834).
Il giudice nazionale deve verificare d’ufficio la compatibilità del diritto interno con quello dell’Unione, interpretare la norma interna in modo conforme e, quando ciò non sia possibile, applicare direttamente la norma europea disapplicando quella interna contrastante.
art. 267 TFUE
Infatti, per effetto della preminenza del diritto dell’Unione Europea (il cui fondamento va rinvenuto nell’art. 11 Cost.), le norme poste dalle fonti di tale ordinamento acquistano efficacia obbligatoria diretta nell’ordinamento interno e il giudice nazionale deve verificare d’ufficio la compatibilità delle regole del diritto interno con quelle del diritto comunitario, procedendo, in primo luogo, ad interpretare le prime in conformità alle seconde (eventualmente previa proposizione del rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE) e, in secondo luogo, ove l’interpretazione conforme non sia possibile, alla diretta applicazione della norma Europea con contestuale disapplicazione della norma nazionale contrastante (tra le tante, Corte Cost. 19 aprile 1985, n. 113; Corte Cost. 8 aprile 1991, n. 168; Corte Cost. 12 maggio 2010, n. 227; in tema, da ultimo, Cass. 29/09/2017, n. 22834).
Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia può essere previamente richiesto nell’ambito dell’interpretazione conforme del diritto interno alle norme dell’Unione.
art. 382, comma 3, c.p.c.
La cassazione deve avvenire senza rinvio, in quanto si riferisce ad una domanda che non poteva essere proposta (art. 382 c..p.c., comma 3), mentre restano ferme le ulteriori statuizioni della sentenza impugnata.
La Cassazione pronuncia la cassazione senza rinvio quando la domanda oggetto della statuizione impugnata non poteva essere proposta.
art. 385, comma 2, c.p.c.
Ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 2, deve provvedersi sulle spese dei gradi di merito relative al rapporto processuale tra i ricorrenti e la Sara Assicurazioni s.p.a., le quali, unitamente a quelle del presente giudizio di legittimità, sono poste a carico della controricorrente in ragione della regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
La Corte regola le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità in base alla soccombenza, ponendole a carico della compagnia assicuratrice.
Massime di principio
- Nell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile automobilistica, la qualità di passeggero-vittima avente diritto al risarcimento prevale su quella di proprietario-assicurato responsabile quando le due qualità si concentrano nella stessa persona; il proprietario trasportato va equiparato agli altri passeggeri.
- La consapevolezza del proprietario trasportato che il conducente sia privo di abilitazione o in stato di ebbrezza non consente di escludere automaticamente la copertura assicurativa. L’eventuale comportamento colposo concorrente può rilevare soltanto per ridurre il risarcimento ai sensi dell’art. 1227 c.c.
- L’assicuratore non può esercitare l’azione di rivalsa contro il proprietario-assicurato che sia anche vittima trasportata, né contro i suoi eredi, quando la rivalsa comporti la restituzione totale o parziale del risarcimento dovuto alla vittima; ciò vale anche se l’assicuratore invoca una clausola di esclusione per guida da parte di persona non abilitata o in stato di ebbrezza.
- Il giudice nazionale deve verificare d’ufficio la compatibilità del diritto interno con quello dell’Unione, privilegiando l’interpretazione conforme e, se questa non è possibile, applicando direttamente la norma europea e disapplicando quella interna incompatibile.
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