Cassazione Civile, Ordinanza n. 2311/2018 del 30/01/2018
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Una società di gestione del credito ottenne dal Tribunale di Bologna un decreto ingiuntivo di Euro 48.155,87 nei confronti di una fideiussore, per il credito derivante dalla risoluzione di un contratto di leasing immobiliare stipulato dalla società garantita. La debitrice propose opposizione disconoscendo l’autenticità della propria sottoscrizione sulla fideiussione; dopo una consulenza grafologica, il Tribunale rigettò l’opposizione. La Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 22 marzo 2015, rigettò l’impugnazione. Ritenne esaminabile, benché tardiva, la deduzione di usurarietà dei tassi, in quanto riferita alla nullità di clausole rilevabile d’ufficio, ma giudicò la contestazione generica e la richiesta di consulenza tecnica esplorativa. Con un unico motivo ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., la ricorrente denunciò l’omesso esame del fatto decisivo costituito dall’indicazione del periodo in cui i tassi avrebbero superato la soglia legale. Sostenne di avere già indicato in primo grado, anno per anno, i tassi applicati e i corrispondenti tassi soglia.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha rilevato che la censura di omesso esame non era correttamente formulata, poiché la Corte d’appello aveva dato conto dell’indicazione dei tassi applicati e dei corrispondenti tassi soglia. Ha inoltre richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 24675 del 2017 sull’irrilevanza della cosiddetta usura sopravvenuta: ai fini dell’usurarietà rileva il tasso pattuito al momento della stipula. La contestazione svolta dalla ricorrente, limitata ai tassi annuali e alle soglie, non specificava la pattuizione originaria, le somme pagate ogni anno a titolo di interessi e il rapporto con il capitale finanziato; non consentiva quindi di verificare l’usurarietà e non giustificava una consulenza tecnica esplorativa. Nessuna statuizione sulle spese, poiché l’intimata non si era difesa. È stato dato atto dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Osserva la Corte, innanzitutto, che la censura di omesso esame non è posta correttamente, poichè la Corte d’appello ha dato conto, nella motivazione, del fatto che la B. aveva indicato i tassi applicati e il corrispondente tasso soglia.
La censura di omesso esame non è fondata quando il fatto asseritamente trascurato risulta invece considerato nella motivazione della sentenza impugnata.
L. 7 marzo 1996, n. 108
nei contratti di mutuo, allorchè il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura, come determinata in base alle disposizioni della L. 7 marzo 1996, n. 108, non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, nè la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto.
Il superamento della soglia d’usura durante l’esecuzione del rapporto non determina nullità o inefficacia della pattuizione originaria se il tasso non eccedeva la soglia al momento della stipula; il mero superamento sopravvenuto non rende contrario a buona fede il pagamento degli interessi al tasso validamente concordato.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Ai fini della verifica dell’usurarietà degli interessi, rileva il tasso pattuito al momento della stipula; il successivo superamento della soglia non determina, da solo, nullità o inefficacia della clausola né rende contrario a buona fede l’esercizio della pretesa al pagamento degli interessi convenuti.
- La contestazione di usurarietà non è sufficientemente specifica e non giustifica una consulenza tecnica d’ufficio esplorativa se si limita a indicare i tassi applicati anno per anno e i corrispondenti tassi soglia. Occorre indicare la pattuizione originaria, gli importi pagati annualmente a titolo di interessi e il loro rapporto con il capitale finanziato.
- Non ricorre omesso esame di un fatto decisivo quando la sentenza impugnata ha dato conto del fatto che il ricorrente assume non esaminato.
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