Cassazione Civile, Ordinanza n. 978/2018 del 17/01/2018
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (curatela fallimentare)
La controversia
Nel corso della procedura fallimentare furono vendute diverse unità immobiliari gravate da ipoteche iscritte per lo stesso credito; i trasferimenti furono disposti con distinti decreti del giudice delegato, emessi e registrati tra il 2007 e il 2008. Per le cancellazioni ipotecarie l’ufficio applicò l’imposta proporzionale dello 0,50% su ciascun decreto. La curatela chiese il rimborso della parte ritenuta eccedente, sostenendo che l’imposta proporzionale fosse dovuta una sola volta e che le ulteriori formalità dovessero scontare l’imposta fissa. La commissione tributaria di primo grado respinse la domanda e la commissione tributaria di secondo grado di Bolzano, con sentenza n. 12/2/12 del 14 febbraio 2012, confermò il silenzio-rifiuto. Con il primo e il secondo motivo, la curatela denunciò violazione dell’art. 2809, secondo comma, c.c. e dell’art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 347/1990, nonché vizio di motivazione: dedusse che l’ipoteca è indivisibile e che, ai fini della norma tributaria, lo “stesso atto” non coincide con ciascun decreto di trasferimento né con il singolo consenso alla cancellazione, ma con il titolo dell’iscrizione ipotecaria. Con il terzo motivo denunciò violazione del medesimo art. 4 in relazione agli artt. 106-116 del R.D. n. 499/1929, sostenendo che la disciplina tavolare della Provincia di Bolzano comportasse l’esecuzione della cancellazione anche sulle partite accessorie e una tassazione proporzionale limitata alla quota pertinente a ciascun immobile.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo, dichiarando assorbito il terzo. Ha stabilito che, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 347/1990, la nozione di “stesso atto” va riferita al titolo dell’iscrizione ipotecaria, non ai distinti atti di consenso alla cancellazione o ai singoli decreti di trasferimento. La pluralità dei decreti non esclude quindi l’applicazione dell’imposta proporzionale una sola volta quando le cancellazioni riguardano la stessa ipoteca, iscritta per lo stesso credito e in base al medesimo titolo; le altre formalità sono soggette all’imposta fissa. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla commissione tributaria di secondo grado di Bolzano, in diversa composizione, che dovrà determinare l’importo concretamente rimborsabile verificando l’identità dei titoli, negoziali o giudiziali, delle iscrizioni relative ai diversi lotti. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 347/1990
la nozione di stesso atto, di cui al D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 4, comma 1, va riferita al titolo di iscrizione dell’ipoteca; con la conseguenza che, in caso di plurime formalità di cancellazione della stessa ipoteca iscritta per lo stesso credito su più immobili, ancorchè disposte in esito a plurimi decreti giudiziali di trasferimento di questi ultimi, l’imposta ipotecaria è applicabile in misura proporzionale soltanto su una formalità, restando le altre assoggettate all’imposta in misura fissa.
Ai fini della regola che limita a una sola formalità l’imposizione proporzionale, lo “stesso atto” identifica il titolo dell’iscrizione ipotecaria. La pluralità dei decreti di trasferimento non comporta una pluralità di imposte proporzionali se le cancellazioni riguardano la medesima ipoteca, iscritta per lo stesso credito e in base al medesimo titolo.
art. 2809, comma 2, c.c.
La disposizione è stata invocata dalla ricorrente in relazione all’indivisibilità dell’ipoteca, ma la Corte ha accolto il ricorso sulla base dell’interpretazione dell’art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 347/1990 e non ha formulato una distinta interpretazione dell’art. 2809, comma 2, c.c.
art. 108 L. Fall.
La Corte afferma che la cancellazione delle ipoteche è intervenuta quale effetto liberatorio della vendita forzata L. Fall., ex art. 108 e art. 586 c.p.c., e precisa che neppure in tale ipotesi la pluralità dei decreti di trasferimento esclude l’unicità dell’atto rilevante ai fini dell’art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 347/1990.
La cancellazione ipotecaria conseguente alla vendita forzata non modifica il criterio per individuare lo “stesso atto”: anche in presenza di plurimi decreti di trasferimento occorre verificare l’identità del titolo d’iscrizione dell’ipoteca.
art. 586 c.p.c.
La Corte afferma che la cancellazione delle ipoteche è intervenuta quale effetto liberatorio della vendita forzata L. Fall., ex art. 108 e art. 586 c.p.c., e precisa che neppure in tale ipotesi la pluralità dei decreti di trasferimento esclude l’unicità dell’atto rilevante ai fini dell’art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 347/1990.
Nel caso di cancellazione disposta in esito a decreti di trasferimento, la pluralità dei provvedimenti non giustifica, da sola, la ripetizione dell’imposta proporzionale; resta decisiva l’identità del titolo dell’iscrizione ipotecaria.
Massime di principio
- Ai fini dell’art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 347/1990, l’espressione “stesso atto” si riferisce al titolo dell’iscrizione ipotecaria, non all’atto di consenso alla cancellazione né al singolo provvedimento che dispone il trasferimento del bene.
- Quando più formalità cancellano la stessa ipoteca, iscritta per il medesimo credito e in base al medesimo titolo, l’imposta ipotecaria proporzionale è dovuta per una sola formalità; le altre scontano l’imposta fissa, anche se la cancellazione segue distinti decreti giudiziali di trasferimento.
- La pluralità dei provvedimenti di trasferimento non esclude di per sé l’identità del titolo ipotecario; il giudice deve accertare, con riguardo ai beni interessati dalle diverse formalità, se le iscrizioni derivino dal medesimo titolo.
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