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Cassazione Civile, Ordinanza n. 869/2018 del 16/01/2018

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (mediatore)

La controversia

I venditori impugnavano la sentenza della Corte d’appello di Bari, depositata il 28 maggio 2013, che aveva confermato la sentenza del Tribunale di Bari n. 1998 del 2009 e la loro condanna al pagamento di Euro 2.625, oltre interessi legali dal 3 novembre 2006 e IVA, per la provvigione dovuta alla società di mediazione in relazione alla vendita di un immobile. Con il primo motivo denunciavano la violazione degli artt. 112, 163 e 183 c.p.c. e dell’art. 6 della L. n. 39 del 1989, sostenendo che la domanda di provvigione non avrebbe potuto essere accolta perché l’iscrizione al ruolo dei mediatori dell’agenzia, del legale rappresentante o degli agenti non era stata allegata negli atti introduttivi. Con il secondo motivo denunciavano la violazione dell’art. 1755 c.c., contestando il nesso causale tra l’attività della prima agenzia e la conclusione dell’affare: la proposta iniziale era subordinata all’ottenimento di un mutuo, condizione non verificatasi, e la vendita era stata poi conclusa, con diversa composizione dell’oggetto e degli acquirenti, dopo l’intervento di un’altra agenzia. Con il terzo motivo denunciavano la violazione dell’art. 1758 c.c., sostenendo che, essendovi stato l’intervento di un secondo mediatore, non spettasse alla prima agenzia l’intera provvigione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo: l’iscrizione al ruolo del mediatore costituisce condizione dell’azione ed elemento costitutivo della domanda, da verificare d’ufficio anche se non allegata; perciò non sussiste violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Ha rigettato il secondo motivo: per il diritto alla provvigione non occorre un nesso eziologico diretto ed esclusivo, ma è sufficiente che l’attività del mediatore abbia messo in relazione le parti e costituito un antecedente indispensabile della conclusione dell’affare secondo i principi della causalità adeguata. L’intervento di un secondo mediatore non interrompe di per sé tale nesso e le variazioni parziali di oggetto e soggetti non escludevano, nel caso concreto, l’identità dell’affare; il relativo apprezzamento fattuale del giudice di merito non era censurabile come violazione di legge. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché la questione dell’applicazione dell’art. 1758 c.c. non risultava trattata in appello e i ricorrenti non avevano dimostrato di averla tempestivamente prospettata, sicché era nuova in cassazione. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • artt. 112, 163 e 183 c.p.c.

    Trattandosi, dunque, di valutazione dell’esistenza di un elemento costitutivo della domanda, che il giudice è tenuto ad accertare d’ufficio, neppure è configurabile la denunciata violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

    L’accertamento d’ufficio dell’iscrizione del mediatore, quale elemento costitutivo della domanda, non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 6 L. n. 39 del 1989

    In quanto condizione dell’azione ed elemento costitutivo della domanda, l’iscrizione al ruolo degli agenti mediatori del soggetto che agisca per il pagamento del compenso della mediazione è oggetto di verifica da parte del giudice a prescindere dall’allegazione.

    L’iscrizione al ruolo degli agenti mediatori del soggetto che domanda il compenso è condizione dell’azione ed elemento costitutivo, verificabile d’ufficio anche in assenza di allegazione.

  • art. 1755 c.c.

    La giurisprudenza costante di questa Corte regolatrice afferma che, ai fini del riconoscimento del diritto del mediatore alla provvigione, non è richiesto un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l’attività svolta dal mediatore e la conclusione dell’affare, essendo sufficiente che il mediatore abbia messo in relazione le parti, così da realizzare l’antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata.

    Il diritto alla provvigione richiede che l’attività del mediatore costituisca, secondo causalità adeguata, un antecedente indispensabile della conclusione dell’affare, ma non che sia la causa diretta ed esclusiva. L’intervento successivo di un altro mediatore non interrompe automaticamente il nesso.

  • art. 1758 c.c.

    La questione della mancata applicazione dell’art. 1758 c.c., non risulta trattata dalla Corte d’appello, e i ricorrenti non dimostrano di averla prospettata in sede di merito, sicchè costituisce questione nuova, come tale inammissibile.

    La questione relativa alla ripartizione della provvigione tra più mediatori non può essere proposta per la prima volta in cassazione se non risulta trattata in appello e il ricorrente non dimostra di averla già prospettata nel giudizio di merito.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

    In caso di rigetto del ricorso, ricorrendone i presupposti, è dovuto un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Massime di principio

  • Il giudice deve verificare d’ufficio l’iscrizione al ruolo degli agenti mediatori del soggetto che domanda la provvigione, poiché essa è condizione dell’azione ed elemento costitutivo della domanda; tale verifica non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
  • Per il diritto del mediatore alla provvigione non è necessario che la sua attività sia causa diretta ed esclusiva della conclusione dell’affare; è sufficiente che abbia messo in relazione le parti e costituito, secondo causalità adeguata, un antecedente indispensabile della conclusione.
  • L’intervento di un secondo mediatore non interrompe di per sé il nesso causale tra l’attività del primo mediatore e la conclusione dell’affare; variazioni parziali dell’oggetto o dei soggetti non escludono automaticamente l’identità dell’affare.
  • Una questione non trattata dal giudice d’appello è nuova e inammissibile in cassazione se il ricorrente non dimostra di averla già prospettata nel giudizio di merito.

Come è indicizzato

MaterieMediazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNesso di causalità

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