Cassazione Civile, Ordinanza Interlocutoria n. 1826/2018 del 24/01/2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (investitori)
La controversia
La controversia trae origine dall’acquisto, il 24 maggio e il 7 giugno 2012, da parte della dante causa dei ricorrenti, allora ottantanovenne, di 1.100 azioni della banca per € 44.275,00, operazione che i ricorrenti affermano essere stata consigliata da un funzionario della filiale. Gli eredi, unici successori indicati nel provvedimento, hanno agito chiedendo la nullità del contratto di intermediazione finanziaria e degli ordini di acquisto, con restituzione della somma investita e accessori; in subordine, hanno chiesto l’accertamento della violazione degli obblighi previsti dal d.lgs. n. 58 del 1998 e il risarcimento del danno, quantificato nell’investimento non andato a buon fine. Hanno dedotto la mancanza di un contratto scritto e l’inadempimento degli obblighi informativi previsti dagli artt. 21 e 23 del d.lgs. n. 58 del 1998. Il Tribunale di Treviso, con ordinanza del 3 novembre 2016, si era dichiarato incompetente in favore del Tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia d’impresa, ritenendo sufficiente che l’acquisto avesse determinato la costituzione di un rapporto sociale. Gli eredi hanno proposto regolamento di competenza denunciando la violazione dell’art. 3 del d.lgs. n. 168 del 2003 e sostenendo che la causa riguardava un investimento finanziario e gli obblighi dell’intermediario, non una controversia societaria. La banca ha resistito e ha invocato l’interruzione del giudizio di cassazione.
La decisione
La Corte ha escluso l’interruzione del giudizio di cassazione, rilevando che l’istituto non vi è applicabile e che, nella specie, l’evento era intervenuto dopo l’instaurazione del contraddittorio. Ha accolto il regolamento di competenza: la competenza va determinata in base al contenuto della domanda e alla causa negoziale prospettata dall’attore; l’acquisto di azioni nell’ambito di un contratto di investimento finanziario, quando si deduca la violazione degli obblighi dell’intermediario e si chieda la tutela prevista per tali servizi, non integra una controversia societaria attribuita alla sezione specializzata in materia d’impresa. Ha quindi dichiarato competente il Tribunale di Treviso, rimettendogli le parti e gli atti per il prosieguo e demandandogli la liquidazione delle spese del regolamento.
Norme richiamate
art. 10 c.p.c.
La determinazione della competenza si opera in forza del contenuto della domanda giudiziale, secondo quanto stabilisce l’art. 10 c.p.c., che esprime una regola di portata generale.
La competenza si determina considerando il contenuto della domanda giudiziale.
art. 3 d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168
Va, pertanto, enunciato il seguente principio di diritto: «Esula dalla competenza del tribunale specializzato in materia d’impresa la controversia relativa all’acquisto di azioni del capitale della stessa banca nell’ambito di un contratto di investimento finanziario, nella quale l’attore lamenti, ai sensi del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, la violazione delle disposizioni che regolano la prestazione dei servizi di investimento ed il mancato rispetto da parte della banca delle norme legali di comportamento poste in capo agli intermediari finanziari».
La sezione specializzata in materia d’impresa non è competente per la controversia che, pur riguardando l’acquisto di azioni, ha causa in un contratto di investimento finanziario e concerne la violazione degli obblighi legali dell’intermediario.
art. 12 preleggi
Anzi, la necessità, all’epoca della riforma societaria, di prevedere una norma ad hoc al riguardo vale come ulteriore criterio interpretativo di ordine sistematico, ai sensi dell’art. 12 delle preleggi, nel senso di quella esclusione.
Il dato sistematico, compresa la previsione separata nella disciplina precedente delle controversie finanziarie, conferma l’esclusione delle controversie sui servizi di investimento dalla competenza della sezione specializzata d’impresa.
art. 18 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
Ne restano, invece, estranee le controversie in cui si prospetti che l’acquisto azionario sia avvenuto nell’ambito delle operazioni relative ai servizi ed alle attività di investimento, il cui esercizio professionale nei confronti del pubblico è riservato ai soggetti previsti dall’art. 18 d.lgs. n. 58 del 1998 e delle quali si chieda di accertare il mancato rispetto delle norme legali di comportamento poste in capo agli intermediari finanziari.
La controversia relativa a operazioni di investimento e alla violazione degli obblighi dell’intermediario è distinta dalle controversie societarie devolute alla sezione specializzata.
Massime di principio
- La competenza si determina in base al contenuto della domanda giudiziale; quando un fatto è suscettibile di qualificazioni giuridiche diverse, spetta all’attore scegliere l’azione, salvo che la domanda presenti ambiguità non altrimenti risolvibili.
- La controversia sull’acquisto di azioni nell’ambito di un contratto di investimento finanziario, quando l’attore deduce la violazione delle regole di condotta dell’intermediario e domanda la tutela relativa ai servizi di investimento, non rientra nella competenza della sezione specializzata in materia d’impresa.
- Per individuare la competenza non è decisiva la mera acquisizione della qualità di socio né la natura finanziaria o propulsiva dell’investimento considerata isolatamente: rilevano la causa negoziale oggettivata nel rapporto e le domande formulate dall’attore.
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